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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Atto di precetto con DM. 55/2014 PDF Stampa E-mail

COME FARE IL PRECETTO DOPO IL DM. 55/2014?

Muore il DM. 140/2012 e si deve stilare ex novo il precetto. Come fare?

Ecco un esempio dell precetto che lo studio usa per intiomare il pagamentod ei debiti risultanti da titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo etc.).

Avv. Alberto Vigani

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

ATTO DI PRECETTO

a sottoscritta avvocato _____________________  (____________) in nome  e per conto e nell'interesse di ______________ S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ______________  (cf. _______________) corrente in Venezia (VE) alla via Strada Nuova n. 23/A (P. IVA _____________), elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Eraclea (VE) alla via Fausta n. 52 telefax 0421/232444, come da procura a margine del Ricorso per decreto ingiuntivo, con recapito telefax al n. 0421/232444 ed indirizzo pec _________________________ con espressa autorizzazione alle ivi comunicazioni ed alle notifiche

PREMESSO

che in data 1 aprile 2014, l'Ill.mo giudice del Tribunale di Venezia emetteva decreto ingiuntivo di pagamento n. 0000/14, Reg. Gen. 0000/14, avverso la società ________________________ S.a.S. di ____________ & C., (P.I. ______________) corrente in Mogliano Veneto (TV) alla via Larga n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma in linea capitale di €. 10.000,00, a saldo della fattura n. 000/14 in favore della ricorrente ________ S.n.c.;
che il decreto era dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo e pertanto il giorno 1 aprile 2014 veniva munito di formula esecutiva;

un tanto premesso, il sottoscritto procuratore nelle vesti di ut supra

I N T I M A

ad ________________ S.a.s. di _______________ & C., corrente in Mogliano Veneto (VE) alla via Larga n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare in favore dell'istante ed al domicilio eletto, entro 10 giorni dal ricevimento dei presenti atti, tutte le seguenti somme:

Credito capitale  €. 10.000,00
Interessi moratori (45 gg.) . 100,00
Spese legali liquidate in D.I.  . 650,00
Spese di copia non imponibil  €. 37,23
E così per un totale di Euro . _________


L'importo di cui al punto precedente non comprende tuttavia i compensi, pure dovuti, relativi alla attività connessa alla predisposizione dell'atto di precetto, ossia l'attività successiva alla pronuncia giudiziale.

Tali attività, successive alla pronuncia giudiziale, sono da determinarsi, a norma del decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 come di seguito analiticamente indicate.

Compenso per precetto  €. 225,00
CPA 4%  . 9,00
E così per un totale di  €. 234,00

Entrambi importi di cui sopra, debbono congiuntamente essere poi maggiorati delle sostenute spese di notifica del presente atto, come segnate a margine degli originali, degli interessi maturati nonché delle spese successive, con espresso avvertimento che in difetto di pagamento entro il termine anzidetto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge con maggior aggravio a carico della .

Eraclea, 2 aprile 2014

Avv. ______________________


 ***

 

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Avv. Alberto Vigani

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