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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Resta sempre competente il Giudice del lavoro per tutte le pretese che hanno trovato fondamento nel rapporto lavorativo: ciò vale anche per quei fatti che possono essersi verificati successivamente alla sua estinzione. Esempio può essere il caso in cui i comportamenti del lavoratore dipendente costituiscano violazione del patto di non concorrenza.

 
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Crediti da Lavoro: Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo PDF Stampa E-mail

Quando un'azienda datrice di lavoro non salda tempestivamente il credito risultante dall'esatta contabilizzazione delle ore lavorate dal dipendente in cedolino paga, può trovarsi senza altro avviso la notifica del decreto ingiuntio immediatamente esecutivo per crediti da lavoro come quello qui sotto riportato.

Avv. Alberto Vigani

 

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TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE E PENALE DI VENEZIA

- SEZIONE LAVORO -

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Ricorso per decreto ingiuntivo

Per il signor Lavoratore Dipendente, nato a Venezia (Ve) il 00.00.1900 e residente a Venezia, Via Dei lavoratori n. 00, Cod. Fisc. LVR DPN 00L00 L736H, rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto dall’Avv.to Alberto A. Vigani del Foro di Venezia con domicilio eletto presso il suo studio in Eraclea, Via Fausta n. 52, Fax. 0421.232444 e-mail Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo , - ricorrente -

CONTRO

La società DATORE DI LAVORO DEBITORE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Debitori n. 00, 30020 San Donà di Piave (Ve), P.I. 0000000000,

- resistente -

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In punto: pagamento somme.

Premesso che

  1. il signor Lavoratore Dipendente, in data 00.00.2000, sottoscriveva con la DATORE DI LAVORO DEBITORE S.R.L. un contratto a tempo pieno indeterminato, con la qualifica professionale di impiegato addetto alle attività di gestione amminsitrativa 6^ categoria del C.C.N.L. Commercio, presso l’unità produttiva sita a San Donà di Piave (Ve), Via Debitori n. 00 (doc. 1);

  2. il rapporto di lavoro cessava in data 01.05.2008;

  3. mentre le mensilità intercorrenti da gennaio 2000 a gennaio 2008 venivano interamente corrisposte dalla datrice di lavoro, le mensilità successive al gennaio 2008, per come documentate negli ultimi cedolini, comprensiva del TFR ed ammontante ad €. 20.000,00, non venivano corrisposte (doc. 2);

  4. la società resistente non provvedeva al saldo delle spettanze retributive nemmeno a mesi di distanza dalla scadenza del suo debito;

  5. nonostante i vari solleciti, la resistente non ha ancora adempiuto ai propri obblighi;

  6. il lavoratore si è così trovato nell'impossibilità di poter contare sui proventi del proprio lavoro, sua unica fonte di sostentamento.

  7. pertanto sussiste pericolo grave di pregiudizio nel ritardo atteso che il credito de quo risulta essere l’unica fonte di sostentamento dell’odierno ricorrente;

  8. essendo il credito relativo a prestazione lavorativa di cui all’articolo 409 c.p.c. e pertanto di natura alimentare e privilegiato ex art. 2751 bis c.p.c., sussistono tutti i presupposti perché il decreto ingiuntivo sia dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 642 c.p.c. con esenzione del termine di cui all’art. 482 c.p.c.;

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Tutto ciò premesso il signor Lavoratore Dipendente, riservata ogni azione in rivendicazione delle maggiori somme dovutegli, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma Voglia ai sensi degli artt. 633 e seg., 642, 482 e 409 c.p.c. ingiungere alla società DATORE DI LAVORO DEBITORE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Debitori n. 00, 30027 San Donà di Piave (Ve), di pagare senza dilazione al signor Lavoratore Dipendente la somma relativa alle mensilità intercorse da gennaio a maggio 2008 unitamente alle competenze di fine rapporto pari a €. 20.000,00 oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nonché di pagare le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria come da nota spese che si allega.

Voglia, altresì, l'Ill,mo Giudicante avvertire l’ingiunta che il termine di 40 giorni di cui all’articolo 645 c.p.c. varrà ai soli fini dell’opposizione, con l’esenzione del termine di cui all’art. 482 c.p.c., senza assolutamente precludere il dovere di pagare la somma ingiunta con la presente di procedura, ossia senza attendere il decorso di predetto termine.

Si dichiara che il presente atto è esente da bollo e diritti ex art. 10 del D.P.R. n. 115/2002.

Si allegano:

  1. contratto del 01.01.2005;

  2. cedolini paga gennaio maggio 2008;

  3. nota spese.

Con osservanza.

Eraclea - Venezia, lì 31.12.2009

Avv. Alberto A. Vigani

 

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE E PENALE DI VENEZIA

- SEZIONE LAVORO -

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Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede e gli allegati, ritenuta la propria competenza, ritenuto che la domanda vada accolta anche in ordine alla provvisoria esecutorietà del presente decreto e con esenzione del termine di cui all’art. 482 c.p.c., stante la natura del credito, e visti gli artt. 633, 482, 642 e 409 c.p.c.

INGIUNGE

alla società DATORE DI LAVORO DEBITORE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede alla via Debitori n. 00, 30027 San Donà di Piave (Ve), di pagare senza dilazione al signor Lavoratore Dipendente €.20.000,00 relativa alle mensilità da gennaio a maggio 2008 unitamente alle competenze di fine rapporto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, nonché a pagare le spese, diritti ed onorari del presente procedimento monitorio che liquida in complessivi €……........... ; di cui €. …............ per onorari, € ................... per diritti ed €. …………… per spese, oltre alle spese generali pari al 12,5%, C.P.A. ed I.V.A.

Dichiara, ex art. 642 c.p.c., provvisoriamente esecutivo il presente decreto ingiuntivo avvertendo, altresì, l’intimato che nel termine di quaranta giorni dalla notifica ha diritto di proporre opposizione, ex articolo 645 c.p.c., mediante ricorso avanti all’intestato Giudice e che, in difetto, il decreto diverrà definitivo.

Precisa però che il decorso del termine di cui sopra è meramente finalizzato alla possibilità di proporre opposizione e non condiziona assolutamente il dovere di pagare le spese che nasce già con il ricevimento del presente atto, mentre in difetto di consegna e pagamento si procederà ad esecuzione forzata con esenzione del termine di cui all’art. 482 c.p.c.

Venezia, lì

IL CANCELLIERE IL GIUDICE

 

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Avv. Alberto Vigani

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