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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero.
 
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Morte del debitore e curatela ereditā giacente PDF Stampa E-mail

COME LA CURATELA DI  EREDITA' GIACENTE PUO' SERVIRE AL RECUPERO CREDITI?

Muore il debitore ed i crediti verso di lui sembrano irrecuperabili perchè mancano gli eredi. Come fare?

In caso di morte del debitore, per assicurare che nel lasso di tempo necessario all'accettazione dell'eredità i beni dell'asse ereditario siano tutelati, il codice civile ha previsto la figura dell'eredità giacente.

Quando il chiamato non è in possesso dei beni ereditari il giudice nominerà un curatore dell'eredità su istanza di parte. Il suo compito cesserà una volta avvenuta l'accettazione da parte del chiamato all'eredità, ovvero dopo questo sarà doivenuto erede.

Art. 528 Nomina del Curatore

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il [tribunale del circondario] in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

Il curatore dell'eredità giacente provvede all'amministrazione dei beni costituenti l'asse ereditario, la promozione delle necessarie iniziative processuali  per la tutela delle ragioni dell'eredità giacente ed il pagamento dei debiti ereditari e dei legati (cfr. l'art. 530 c.c.).

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, così come per il pagamento dei debiti e dei legati, il curatore dell'eredità giacente si premurerà di ottenere previa autorizzazione del Tribunale

Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del [tribunale].

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli art. 498 e seguenti.

Ecco un esempio di ricorso del creditore per la nomina di un curatore da parte del Tribunale.

Avv. Alberto Vigani

 

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TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE E PENALE DI VENEZIA

- VOLONTARIA GIURISDIZIONE -

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RICORSO PER NOMINA DI CURATORE DELL’EREDITÀ GIACENTE

(EX ARTICOLI 781 C.P.C. E 528 C.C.)

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Per EDIL S.n.c. Di GIalli Paolo &C , (P.I. 000000000000) in persona del legale rappresentante Loris Cimarosto, corrente in via Cittanova n. 15, Eraclea 30020 (VE), rappresentata e difesa giusta mandato a margine del presente atto dall’Avvocato Alberto A. Vigani (VGNLRT67T16H823F) del Foro di Venezia con domicilio eletto presso il suo studio in Eraclea, Via Fausta 52, Telefax 0421/232444 pec a.vigani[@]pec.avvocati.venezia.it

PREMESSO

  • che, in data 22.03.2006, in Eraclea (VE) veniva concluso un contratto d'appalto tra il sig. Luca Rossi (CF: ______________ ) residente in Venezia - S.Croce n. 00000 e l'impresa EDIL S.n.c. Di GIalli Paolo &C (doc.1);

  • che tale contratto prevedeva l'esecuzione di opere di ristrutturazione da eseguirsi in Venezia- S. Marco n.1 presso locali di proprietà del committente verso il corrispettivo di un prezzo oltre IVA;

  • che la contabilità di fine lavori computava un prezzo complessivo per tutte le opere eseguite opere pari ad euro 100.000,00; (doc.2)

  • che il signor Rossi accettava le opere per come eseguite e ne accettava il costo contabilizzato, tanto che versava acconti per un importo pari ad euro 75.000,0 e dava accettazione di quanto ancora insoluto per euro 25.000,00 con sottoscrizione del computo del residuo;

  • che, purtroppo, il sig. Luca Rossi è venuto a mancare il 1 gennaio 2010, aprendosi quindi la relativa successione;

  • che, a tutt'oggi, la detta successione del sig. Rossi non ha visto alcuno dei chiamati accettare l'eredità; (doc.3)

  • che è interesse dell’istante, in qualità di creditrice dell'eredità, che l'ipotetico patrimonio del de cuius sia amministrato, conservato e liquidato nel rispetto e tutela di coloro, come la scrivente, possano vantare dei diritti sul medesimo.

Tutto quanto sopra premesso, l’odierno istante

CHIEDE

che venga nominato un curatore dell’eredità giacente affinché provveda alla conservazione, manutenzione e liquidazione del patrimonio del de cuius Signor Luca Rossi.

Qualora l’lIl.mo Giudice adito ritenesse di accogliere la presente istanza, lo scrivente è a segnalare la disponibilità già manifestata del dott. Paolo De Verdi, con domicilio eletto presso via Bianchi n. 30, in Venezia (VE), tel. n. 041.0000000, fax n. 041.00000, email _______________ , ad assumere l’incarico di curatore dell’eredità giacente del de cuius signor Luca Rossi.

Si precisa l’assenza di qualsivoglia causa di incompatibilità in capo al dott. Paolo De Verdi attesa la qualità di non parente e indifferente ai soggetti coinvolti nel presente procedimento ed al quale si è chiesta disponibilità unicamente in quanto conosciuto agli Uffici e a questo Giudicante quale affidabile Ausiliario nonché per la sua contiguità alla dislocazione del patrimonio ereditario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che, essendo il presente procedimento di volontaria giurisdizione, il medesimo è pari ad €. 87,00.

Si allegano:

  1. contratto di appalto;

  2. contabilità di cantiere;

  3. certificato di morte del signor Luca Rossi.

Con osservanza.

Eraclea, 15.05.2013

 
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