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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Procedimenti esenti dal Contributo Unificato PDF Stampa E-mail

Quando non è dovuto il Contributo Unificato?

Esenzione dal Contributo Unificato.

Si riporta un elenco di procedimenti e casi esenti dal contributo unificato.

 

  • FONDI E PROPRIETA’/EREDITA’
  • affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge 22 luglio 1966, n. 607);
  • procedimenti relativi ai c.d. «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);
  • Accettazione di eredità con beneficio di inventario
  • restituzione dei titoli nel procedimento esecutivo mobiliare ed immobiliare

 

  • AUTONOMIA PERSONALE, INTERDIZIONE, MORTE
  • Per i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c.
  • interdizione e inabilitazione;
  • dichiarazione di assenza e dichiarazione di morte presunta;
  • minori, agli interedetti e agli inabilitati e amministrazione di sostegno;
  • protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);
  • FAMIGLIA, MATRIMONIO E FIGLI:
  • procedimenti anche esecutivi su figli minori o su assegni di mantenimento dei figli minori
  • protezione contro gli abusi familiari
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • separazione e rapporti patrimoniali dei coniugi;

 

  • LAVORO E PREVIDENZA (esclusa Cassazione): Per le azioni individuali di lavoro, anche di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se il reddito imponibile ai fini IRPEF  non supera € 34.107,72 (il triplo del reddito per l’ammissione al Gratuito Patrocinio)
  • Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU o per esecuzione mobiliare o immobiliare  nei giudizi di lavoro.

 

  • DIRITTO DI ACCESSO: Per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale

 

  • AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE: Nel caso sia richiesta solo la condanna generica del responsabile, senza richiesta di una somma per il risarcimento del danno

 

  • FALLIMENTI/PIGNORAMENTI:
  • Insinuazione tempestiva o tardiva nel passivo fallimentare
  • istanza di chiusura del fallimento
  • ammissione allo stato passivo nelle amministrazioni straordinarie
  • Istanza di conversione del pignoramento
  • Ulteriore rilascio di copia con formula esecutiva

 

  • GIUSTIZIA E AVVOCATI:
  • ricorso art 3 Legge Pinto (riparazione per eccessiva durata dei processi)
  • Procedimenti per correzione di errori materiali di sentenze e ordinanze
  • Riassunzione di processi interrotti, sospesi o cancellati presso il giudice originariamente adito
  • Ingiusta detenzione
  • Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati
  • Iscrizioni dei giornali e periodici nel registro della stampa
  • risarcimento dei danni da esercizio delle funzioni giudiziarie
  • Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio
  • conciliazioni stragiudiziali nella mediazione di controversie civili e commerciali
  • recupero dei crediti professionali da parte dei difensori d’ufficio

 

  • ALTRI PROCEDIMENTI:
  • procedimenti esenti da imposta di bollo o da ogni altra spesa di ogni genere
  • procedimenti in materia tavolare
  • rettifica stato civile
  • procedimenti avverso il servizio sanitario obbligatorio (art. 5, legge 13 maggio 1978, n. 180);
  • procedimenti contro decreto di espulsione straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
  • Procedimenti sul contenzioso elettorale (art. 127, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
 
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