Non sussiste il pregiudizio economico per il mancato inserimento del nominativo nell’elenco telefonico di un’azienda sia sotto il profilo del danno emergente sia sotto il profilo del lucro cessante.
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA DI RHO G.D. ALBERTO PEZZONI Nel ricorso ex art. 700 cpc r.g. 2273/2006 promosso da: XXX S.N.C. con l’avv. Marcello Tomassetti; -ricorrente- contro WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. con l’ avv.to Massimo Bonomi; –resistente- ORDINANZA Il Giudice, Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 16.11.2006, osserva quanto segue: 1) È infondata l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito sollevata in via pregiudiziale dalla resistente. Poiché nel merito è stata prospettata un’azione risarcitoria da inadempimento contrattuale, è configurabile nella specie il foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., dovendosi solo precisare che il luogo “destinator solutionis” si identifica in quello dove si è compiuto il fatto illecito e si deve eseguire la relativa obbligazione di risarcimento danno. La ricorrente (Società) snc ha la propria sede in Arese (comune dipendente dalla sezione distaccata di Rho del Tribunale di Milano) e, di conseguenza, il Giudice adito è competente a decidere sul ricorso cautelare in esame (ex art. 669 ter 1° comma c.p.c.). 2) La sussistenza del “fumus boni iuris” è documentalmente provata. Al riguardo si richiamano il doc. 3 (proposta di contratto “CanoneZero Affari”, sottoscritto da (titolare della Società), nella quale è riportato l’obbligo di Infostrada di trasferire il dato del contraente a SEAT S.p.A. ed a Telecom Italia S.p.A. per l’inserimento nell’elenco Ufficiale Abbonati) ed il doc. 5 (estratto elenco abbonati Pagine Bianche, annualità 2006/2007, lettera C del comune di Arese, in cui non figura l’utenza telefonica della (Società) snc). La resistente non ha dato neppure la prova di aver trasmesso i dati della propria cliente a SEAT S.p.A. . tale rilievo rende inutile la deliberazione circa la fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Wind S.p.A.. 3) Per allegazione della stessa ricorrente il nominativo della (Società) snc e la collegata utenza telefonica portante in numero 02.9384*** non è stata pubblicata nell’Elenco Ufficiale Abbonati “Pagine Bianche” di Milano Nord e Provincia relativo (anche) agli anni 2004/2005 e 2005/2006. Pertanto l’inadempimento contrattuale contestato a Wind S.p.A. risale al 2004 e per quelle due annualità pende causa di merito davanti a questa Sezione distaccata di Rho (doc. 4). Nel presente procedimento cautelare il “periculum in mora” è stato prospettato dalla ricorrente sotto il duplice aspetto “della perdita dei ricavi e della perdita della clientela attuale (avviamento) e potenziale”. Il primo profilo di pregiudizio economico (danno emergente) richiedeva una prova documentale (della contrazione del profitto d’impresa, valutata con riferimento, quantomeno, all’esercizio 2005/2006) che non è stata data. Quanto al danno da lucro cessante, si versa nell’ambito di mere aspettative di un futuro incremento dell’attuale avviamento che, attesa la loro assoluta virtualità, non possono, allo stato, configurare (nel c.d. breve periodo) una lesione irrimediabile delle aspettative risarcitorie della ricorrente, tali da giustificare l’emissione di un provvedimento d’urgenza del genere richiesto in ricorso. Né il periculum in mora può considerarsi “in re ipsa”, secondo un inaccettabile automatismo collegato ad una soggettiva possibilità di conseguire un maggior profitto durante le imminenti festività natalizie. Occorre rilevare al riguardo che il comune di Arese – dove opera commercialmente la ricorrente – è una città/paese dove la clientela viene acquisita, mantenuta e sviluppata secondo il fenomeno della c.d. fidelizzazione che, per le attività artigianali di vendita al minuto di prodotti gastronomici, è ancora più intenso rispetto ad altre attività commerciali (attratte dalla grande distribuzione). Questo fenomeno si esteriorizza tramite l’accesso diretto del cliente presso il punto di produzione/vendita al pubblico, senza necessità alcuna di preavviso o di prenotazione dei prodotti (salvo eccezioni); la ricorrente non ha neppure ventilato l’attuazione di un servizio di forniture domiciliari. Sui aggiunge che l’inserimento del nominativo di aziende/imprese commerciali nell’Elenco Pagine Bianche non riveste, nella normalità, alcuna finalità pubblicitaria, come invece accade per le “Pagine Gialle” e le “Pagine Utili” (dove il nominativo e l’utenza telefonica delle imprese vengono pubblicati non in ordine alfabetico bensì con riguardo alla categoria produttiva/commerciale o di servizi di appartenenza). Infine, una concreta ed importante visibilità pubblica è stata assicurata da Wind S.p.A. alla ricorrente con il sistema On Line ed a mezzo informazione vocale Telecom con il servizio 12.40 e 12.54 (la circostanza non è stata contestata dalla ricorrente nella replica verbalizzata all’udienza del 16.11.2006). 4) Il precedente giurisprudenziale segnalato dalla difesa della ricorrente (Trib. Roma, sez. VIII civile, ord. 17.03.’06) riguarda il diverso caso dell’erronea indicazione del nominativo di un’impresa commerciale in un comune “diverso da quello di appartenenza”. Esso esprime, con una motivazione “dogmatica” e priva di argomentazioni giuridiche, la non condivisibile tesi della irreparabilità del danno, in quanto connesso alla difficoltosa quantificazione della virtuale lesione delle potenzialità espansive dell’esercizio commerciale. Tesi questa che appare, francamente, un po’ azzardata, soprattutto se analizzata alla luce dell’attuale situazione di (notoriamente) debole sviluppo delle imprese artigianali. 5) concorrono giusti motivi, non ultimo il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, per compensare tra le parti le rispettive spese del procedimento cautelare. P.Q.M. Il Giudice respinge il ricorso cautelare proposto dalla (Società) snc. Spese del procedimento compensate. Si comunichi. Rho, 05 DIC. 2006 IL GIUDICE Dott. Alberto Pezzoni |