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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Resta sempre competente il Giudice del lavoro per tutte le pretese che hanno trovato fondamento nel rapporto lavorativo: ciò vale anche per quei fatti che possono essersi verificati successivamente alla sua estinzione. Esempio può essere il caso in cui i comportamenti del lavoratore dipendente costituiscano violazione del patto di non concorrenza.

 
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Internet: comunicare dati personali altrui senza consenso č reato? PDF Stampa E-mail
Comunicare dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato per concludere contratti e pubblicare messaggi a nome di quest’ultimo non costituisce trattamento illecito di dati secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte è tornata recentemente ad occuparsi del reato di “trattamento illecito di dati” personali oggi previsto e punito dall’art. 167 del Codice della privacyi con una nuova, interessante, decisione (Cass., sez. III pen., sent. 17/11/2004-15/02/2005 n. 5728)ii.

La Corte ha stabilito infatti che la comunicazione di dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato – per le ragioni che si vanno ad illustrare – non è idonea a configurare il reato di cui al richiamato art. 167.

 
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