E' oramai dato per pacifico l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in base al quale tra paziente ed Ente Ospedaliero viene a perfezionarsi un contratto di opera intellettuale professionale con la applicabilità del regime di questo tipo di responsabilità sia per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova ed il grado della colpa, sia per quanto concerne l’ambito di esecuzione delle obbligazioni contratte mediante l’applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2336 del cod. civ..
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L'avvocato non può e non deve testimoniare contro il cliente |
Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero.
La conferma arriva poi anche dalla Consulta nella sentenza qui di seguito. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 200 del codice di procedura penale, e dell'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Gemma Bettin e "Tutto per il parrucchiere" di Galdino Cian da Rosso, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 nel corso di un processo civile nel quale una testimone intendeva astenersi dal deporre, avendo concorso a prestare assistenza ad una delle parti in giudizio quale praticante procuratrice legale presso lo studio del professionista che ne aveva la rappresentanza e difesa, il giudice istruttore presso il Tribunale di Udine, che doveva procedere alla audizione della testimone, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle norme processuali e dell'ordinamento professionale che non comprendono i praticanti procuratori tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragione del loro ufficio. Il giudice istruttore sottopone a verifica di legittimità costituzionale: a) l'art. 249 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 200 del nuovo codice di procedura penale (intendendo sostituita quest'ultima disposizione, che riguarda il segreto professionale nell'ambito della disciplina della testimonianza, al corrispondente art. 351 del codice di procedura penale precedente), nella parte in cui non prevede la facoltà di astenersi dal testimoniare per i praticanti procuratori legali che abbiano assistito a colloqui tra il cliente e l'avvocato o procuratore legale presso il cui studio svolgono l'attività di praticantato; b) l'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui, stabilendo che gli avvocati ed i procuratori non possono essere obbligati a deporre, nei giudizi di qualunque specie, su ciò che sia stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, non comprende anche i praticanti procuratori legali che abbiano assistito ai colloqui tra il cliente e l'avvocato o procuratore legale presso il cui studio svolgono l'attività di praticantato. 2. - Il giudice rimettente ritiene che la facoltà di astenersi dal testimoniare, prevista per chi esercita determinate professioni, tra le quali quelle di avvocato o procuratore legale, sia diretta a garantire il rapporto fiduciario tra cliente e professionista, impedendo, per assicurare il segreto professionale, che il professionista sia obbligato a deporre su fatti e circostanze conosciute a seguito di rivelazioni o confidenze ricevute nell'esercizio del proprio ministero. L'esenzione dall'obbligo di testimoniare sarebbe fondata non tanto sulla qualità della persona che ne gode, quanto piuttosto sull'oggettiva circostanza di avere ricevuto, nell'esercizio della professione, la cognizione di determinati fatti, che ricadrebbero nel segreto professionale, la cui violazione costituisce reato (art. 622 cod. pen.). Il giudice rimettente considera il segreto degli avvocati e procuratori collocato nel quadro del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, che si esplica non solo nel processo, ma anche prima e fuori di esso, come attività diretta a conoscere la propria posizione giuridica in preparazione del processo. L'esercizio di questo diritto implicherebbe un completo affidamento al professionista, il quale si immedesima nella posizione del cliente, sicché stabilire la coercibilità della deposizione di quest'ultimo equivarrebbe ad imporre la confessione per interposta persona. La tutela processuale del segreto troverebbe, dunque, fondamento nella funzione oggettiva della difesa e dovrebbe essere riconosciuta quando vi siano funzioni omogenee, sia pure svolte a livelli diversi; di conseguenza sarebbe irragionevole stabilire questa tutela per gli avvocati ed i procuratori nell'esercizio della professione ed escluderla per i praticanti, i quali svolgono il necessario periodo di apprendistato. Il giudice rimettente ritiene di non poter dare alle disposizioni denunciate una interpretazione estensiva e di non poter ricorrere all'analogia per riconoscere ai praticanti procuratori la facoltà di astenersi dal deporre, giacché l'astensione prevista per i soli avvocati e procuratori costituirebbe un'eccezione, da interpretare rigorosamente, alla regola generale dell'obbligo di testimoniare. Lo stesso giudice ritiene, tuttavia, irragionevole obbligare i praticanti procuratori a deporre su fatti conosciuti in ragione di un'attività che essi devono svolgere per ottemperare alla pratica professionale, quale risulta disciplinata da recenti disposizioni (legge 24 luglio 1985, n. 406; legge 27 giugno 1988, n. 242; legge 20 aprile 1989, n. 142; d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101), che impongono al praticante procuratore legale di affiancare il professionista nella sua attività, non solo assistendo alle udienze, ma partecipando alla predisposizione degli atti ed ascoltando i colloqui tra il legale ed il cliente. Considerato in diritto 1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe la disciplina della facoltà di astensione dei testimoni nel processo, che, a tutela del segreto professionale, consente agli avvocati e procuratori legali di astenersi dal deporre, ma non prevederebbe la medesima facoltà per i praticanti procuratori legali. Il giudice istruttore presso il tribunale di Udine, competente per la assunzione della testimonianza, ritiene che possano essere in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) e con la garanzia del diritto di difesa (art. 24, primo comma, della Costituzione): a) l'art. 249 cod. proc. civ., che, richiamando le disposizioni del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni (art. 351, ora sostituito dall'art. 200 del nuovo codice di procedura penale), stabilisce che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, tra gli altri, gli avvocati ed i procuratori legali (secondo la dizione anteriore alla legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha unificato le due categorie sostituendo al termine "procuratore legale", contenuto nelle disposizioni legislative, quello di "avvocato"); b) l'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che stabilisce che gli avvocati (ed i procuratori legali, prima della unificazione delle professioni disposta con la legge n. 27 del 1997) non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualsiasi specie su quanto sia stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio. Le due disposizioni, nella parte in cui non prevedono che possano astenersi dal deporre anche i praticanti procuratori chiamati a testimoniare e che abbiano assistito a colloqui tra il cliente e l'avvocato presso il cui studio svolgono la pratica forense, violerebbero il principio di eguaglianza, giacché anche essi sarebbero tenuti a compiere attività che, come per l'avvocato presso il quale svolgono la pratica, li porta a conoscenza di fatti e circostanze destinati a rimanere riservati. Sarebbe, inoltre, leso il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, che implica l'affidamento del cliente al professionista che lo assiste, il quale non può essere costretto a divenire teste contro il suo assistito, in modo da rendere una sorta di confessione per interposta persona. 2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati. La complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione, si ispira ad un principio che, nel suo contenuto essenziale, è risalente nel tempo. Questa disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva. La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento. 3. - La protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista. Essa, dunque, non può che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora. Difatti la disciplina normativa della pratica forense attualmente vigente comporta, anche quando non vi sia stata ammissione al patrocinio, il compimento di attività proprie della professione, le quali devono essere svolte ottemperando al dovere di riservatezza (art. 1 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, che regolamenta la pratica forense in attuazione della legge 24 luglio 1985, n. 406). Il praticante procuratore partecipa, sotto il controllo di un avvocato, al compimento degli atti tipici dell'attività professionale forense, ed a tali atti si estendono le garanzie connesse al ministero professionale. Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalità che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre, corrisponde ai criteri del bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense. È, dunque, possibile dare alle disposizioni denunciate un'interpretazione che ne individui il contenuto normativo senza determinare il contrasto con la disposizione costituzionale denunciata; sicché, secondo un principio più volte enunciato dalla Corte, dovrà essere preferita l'interpretazione compatibile con la Costituzione (da ultimo, sentenza n. 421 del 1996). Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del cod. proc. civ., in relazione all'art. 200 del cod. proc. pen., e dell'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola |
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