Comunicare dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato per concludere contratti e pubblicare messaggi a nome di quest’ultimo non costituisce trattamento illecito di dati secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione. |
Advertisement | Close |
Questo sito utilizza cookie. Se procedi con la navigazione ne acconsenti l'uso. Clicca su questa pagina Cookies Policy per conoscere i dettagli della nostra policy.
|
Imputazione del pagamento agli interessi |
Imputazione del pagamento agli interessi - art. 1194 Codice CivileIl debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi. Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi. Poiché l'art. 1194 c.c. contiene un criterio legale di imputazione, in forza del quale il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, allorquando il debitore corrisponda una parte soltanto della somma complessivamente dovuta, e dia quindi luogo ad un adempimento parziale, è facoltà del creditore accettare il pagamento, senza che da tale accettazione possa desumersi la rinuncia alla imputazione delle somme secondo il criterio legale, anche qualora l'offerta di pagamento parziale sia accompagnata da una imputazione operata dal debitore e difforme da quella legale. Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale (in difetto del consenso del creditore) di cui all'art. 1194 c.c. non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento, con la conseguenza che non incombe sul creditore l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, ma grava sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi (Cass. n. 15053/2003). Va precisato che l'art. 1994 cod. civ., che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e quindi al capitale, si riferisce esclusivamente ai pagamenti volontari e non a quelli eseguiti coattivamente per ordine del giudice (Cass. n. 20574/2008). Detto criterio di imputazione del pagamento presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione, (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ma al capitale. Per converso il principio è applicabile anche in materia di titoli di credito, per cui, in caso di pagamento parziale di una cambiale, adempiuta l'obbligazione degli interessi, resta in piedi (in tutto o in parte) quella relativa al capitale, che può esser fatta valere secondo le caratteristiche proprie del titolo (Cass. n. 8063/1993).
Per verificare la coretta imputazione dei pagamenti dei tuoi crediti, scrivici a info[@]avvocati.venezia.it Avv. Alberto Vigani ***
Per saperne di più vedi qui la "Guida Breve al recupero dei crediti da lavoro".: http://www.slideshare.net/Shapur/manuale-guida-breverecuperocreditilavoro12 o cliccando il link qui sotto. Usa quindi questo manuale come una roadmap per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di tempo ed errori che possono pregiudicare il buon esito della Tua vicenda. Avv. Alberto Vigani *** LO STUDIO SLTL FORNISCE ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER IL RECUPERO RETRIBUZIONI E TUTELA LAVORATORI ✔️ BUSTE PAGA non incassate; Contattaci subito per sapere come fare e non perdere i tuoi diritti: tel. +39 0421.232172 o+39 0421.232181; o seguici su Facebook. Ricorda che siamo operativi in tutto il Veneto ed il Friuli.
|
< Prec. | Pros. > |
---|