Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Ingiunzione di pagamento: il messaggio e-mail puō costituire prova scritta |
Tribunale Cuneo, decreto ingiuntivo 15.12.2003 n° 848 : il Tribunale di Cuneo, in data 15 dicembre 2003, ha emesso decreto ingiuntivo accogliendo il ricorso di una società creditrice di una somma di danaro per prestazioni e forniture, sulla base del contenuto di alcune email.
TRIBUNALE DI CUNEO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO La AA S.r.l., corr. in MM (CN), in persona del legale rappresentante XX, elettivamente domiciliata in Cuneo presso l’Avv. Marco Cuniberti, dal quale è rappresentata per procura a margine del presente atto, ESPONE 1) E’ creditrice nei confronti della BB S.r.l., corr. in Novara, della complessiva somma di € 2.593,36 per precedenti prestazioni e forniture. 2) Con email in data 20.10.2003 (di cui si produce copia, docc. 1 e 7), detta BB, in persona del legale rappresentante YY, riscontrò la lettera raccomandata di diffida Avv. Cuniberti 04.09.2003 (di cui si produce copia, doc. 2), assicurando espressamente il pagamento di quanto dovuto, entro la scadenza del 30.10.2003. 3) Diversamente da quanto promesso, la ditta debitrice non pagò (né alla scadenza indicata, né successivamente) il proprio debito. 4) Ad un nuovo sollecito dell’Avv. Cuniberti in data 03.11.2003 (di cui si produce copia, docc. 3 e 7), la suddetta debitrice rispose (con email di cui si produce copia, docc. 4 e 7) lo stesso giorno, dichiarando addirittura (falsamente) di aver già pagato tramite bonifico bancario. 5) A nulla valse l’ulteriore diffida in data 11.11.2003 (di cui si produce copia, docc. 5 e 7), che, benchè regolarmente ricevuta in data 18.11.2003 (v. copia ricevuta, docc. 6 e 7), non ottenne più alcun riscontro: la debitrice non ha infatti a tutt’oggi pagato alcunchè all’esponente, costringendo quest’ultima alla presente azione giudiziale. Sussistenza dei requisiti ex artt. 634 c.p.c. 6) La prodotta email inviata dalla debitrice in data 20.10.2003 ben costituisce una promessa unilaterale in forma di scrittura privata. 7) Sotto il primo aspetto, non vi son dubbi che il contenuto di detta missiva rappresenti una promessa di pagamento e/o una ricognizione di debito, specialmente se posta in relazione con la successiva dichiarazione 03.11.2003 (in cui la stessa debitrice dichiarò addirittura di aver già pagato). 8) Per quanto invece riguarda la richiesta forma ex art. 2702 c.c., occorre invece rifarsi al T.U. (D.P.R.) 445/2000 (così come modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.P.R. 7 aprile 2003, n.137). Ai sensi dell’art. articolo 1, primo comma, lett. b), il documento informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”: l’email quindi, con il suo contenuto, rappresenta senza dubbio un documento informatico. 8) Il successivo art. 8 stabilisce la piena validità giuridica di tale documento, disponendo che “ “il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico”. 9) L’art. 10, comma 2, prescrive poi che “Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta” (benchè con valore probatorio liberamente valutabile dal Giudice: ma questo non riguarda la fase monitoria, bensì, al limite, l’eventuale fase di merito); per quanto riguarda la definizione ed il significato di firma elettronica, occorre ritornare all’art. 1, comma primo, lett. cc) (relativo appunto alle definizioni), a norma del quale essa è “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica”. 10) Il documento informatico si può quindi definire sottoscritto con “firma elettronica” - cd. “semplice”, per distinguerla dalla firma “digitale”, che è un particolare tipo di firma elettronica qualificata che garantisce una maggiore autenticità e, di conseguenza, valore di scrittura privata autenticata, ex artt. 1, primo comma, lett. n) e 10, comma 3 del DPR 445/2000 - quando sia ricollegabile a qualsiasi metodo di "validazione" (cioè riconoscimento): mentre nel mondo reale il metodo di validazione informatica più usato è costituito dal sistema “scheda magnetica + password (cioè un codice segreto, come ad esempio il sistema Bancomat)”, per quanto riguarda internet, il procedimento più semplice e maggiormente utilizzato in tal senso è rappresentato dall’inserimento nel sistema in cui si vuole accedere di “username (cioè l’identificativo dell’utente) + password”, che l’utente deve appunto digitare negli appositi spazi. Ed è proprio quanto avviene per la posta elettronica: per poter accedere ad un dato indirizzo (come quello utilizzato dalla debitrice) per inviare o controllare se si sono ricevute email, occorre conoscere ed inserire i suddetti dati identificativi (oppure utilizzare programmi - quale ad esempio Microsoft OUTLOOK EXPRESS - che inseriscono automaticamente tali dati ogni volta che ci si connette alla rete internet), procedendo quindi alla necessaria procedura di validazione. 11) Per tali motivi, è pacifico che l’email costituisca un documento informatico sottoscritto con firma elettronica, in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta email, deve eseguire un’operazione di validazione, inserendo il proprio username e la propria password; e tale documento soddisfa altresì il requisito legale della forma scritta, a norma del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, lett. cc) e 10, comma 2 del DPR 445/2000. 12) Pertanto, poiché le prodotte email (contenenti la promessa unilaterale della debitrice) soddisfano il requisito della forma scritta, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo. ***** Per i suesposti motivi, l’esponente CHIEDE alla S.V. Ill.ma di voler emettere, ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c., ingiunzione di pagamento a carico della BB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, con sede in Novara, ……….., a favore dell’esponente, della somma di € 2.593,36, con gli interessi dalla domanda al saldo, nonché le spese giudiziali. Ai fini della determinazione del contributo unificato, si precisa che l’importo della domanda è superiore a € 1.033,00 ed inferiore a € 5.165,00. Produce: 1) Copia email YY 20.10.2003; 2) Copia raccomandata Avv. Cuniberti 04.09.2003; 3) Copia email Avv. Cuniberti 03.11.2003; 4) Copia email YY 03.11.2003; 5) Copia email Avv. Cuniberti 11.11.2003; 6) Copia email YY 18.11.2003; 7) CD-ROM contenente i documenti informatici di cui ai precedenti docc. 1), 3), 4), 5) e 6). 8) Visura camerale BB S.r.l.. Cuneo, li 11 Dicembre 2003 Depositato in Cancelleria il 12.12.2003 Il Cancelliere |
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