Metatag e concorrenza sleale |
|
|
|
L'inserimento di denominazione corrispondente a marchio comunitario appartenente ad altra società concorrente quale metatag del proprio sito (cioè come una delle parole chiave di ricerca nascoste all'utente normale) non può costituire un'ipotesi di contraffazione di marchio. Tale inserimento costituisce atto di concorrenza sleale e, conseguentemente, legittima la società titolare di detto marchio con sede in Italia a ottenere l'inibitoria in via cautelare a norma dell'art. 2598, n. 3, c.c.
Tribunale sez. I Milano, 08-02-2002 (ord.) - Technoform Bautec Italia s.p.a., Technoform Caprano + Brunnhofer OHG c. Alfa Solare s.a. Concorrenza - Concorrenza sleale - Utilizzo di denominazione altrui corrispondente a marchio comunitario Edita in Giurisprudenza milanese, 2002, 6, 260 Riferimenti normativi Codice civile art. 2598 |