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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero.
 
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Sul rapporto tra paziente e ospedale PDF Stampa E-mail

E' oramai dato per pacifico l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in base al quale tra paziente ed Ente Ospedaliero viene a perfezionarsi un contratto di opera intellettuale professionale con la applicabilità del regime di questo tipo di responsabilità sia per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova ed il grado della colpa, sia per quanto concerne l’ambito di esecuzione delle obbligazioni contratte mediante l’applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2336 del cod. civ..

 

(Cass. Civ. 14.07.2003 n. 11316; Cass. Civ. 11.03.2002 n. 3492; Cass. Civ. 22.12.1999 n. 589

Proprio per questo motivo (la costante scelta della Suprema Corte di cassazione) pare qui opportuno rilevare che recentemente sono intervenute pure le Sezioni Unitecon una recente pronuncia.

Si è infatti ribadito come “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., Sez. Unite 11-01-2008, n. 577).

 Si ha perciò una vera e propria inversione dell'onereprobatorio a carico dell'Ospedale e del personale ospedaliero che deve provarela la causa della lesione al di fuori del loro operato; diversamente la loro colpa è presunta.

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