Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero. |
Advertisement | Close |
Questo sito utilizza cookie. Se procedi con la navigazione ne acconsenti l'uso. Clicca su questa pagina Cookies Policy per conoscere i dettagli della nostra policy.
|
La Giurisdizione Domestica dopo la Legge 247 del 2012 |
AUTODICHIA O CONFLITTO?Venerdì 10 novembre 2017. Trasmisione dalla Sala Adria del Centro Conferenze Stanga CCIAA Padova il Convegno organizzato dal Movimento Forense Padova e Triveneto, Avvocati a Nordest e Alternativa Libera con il patrocinio dell’Organismo Congressuale Forense, dell’Ordine degli Avvocati di Padova, dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine. Avv. Alberto ViganiAvvocato del foro di Venezia (Coordinatore Movimento Forense Triveneto) Coordinatore dei lavori https://webradioiuslaw.it/la-giurisdizione-domestica-la-legge-247-del-2012/
|
Pros. > |
---|