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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Assoristora, lotta legale per il marchio PDF Stampa E-mail

Assoristora, lotta legale per il marchio

SAN DONA’. Ristoratori del Veneto Orientale in lite, arrivano gli avvocati. Rischia di finire tra le querele la storia di Assoristora, consorzio dei ristoratori che ha sempre avuto sede e riferimento nella Confartigianato. Ormai non è più un mistero che una cordata di titolari dei ristoranti più in vista abbia contestato le ultime elezioni che stavano per riconfermare ai vertici del consorzio il presidente Guerrino De Faveri del Forte del ’48. Tra i riottosi primeggiano Flavio Doretto della Fossetta, Andrea Vecchiato della Tavernetta, ai quali si sono uniti le trattorie Guaiane, da Tonetto, il Carro di Luca Faraon e da Mimmo di Giovannino Baldissin che già hanno promosso da soli la festa della «Renga» senza marchio del Consorzio. Tutti nomi conosciuti della cucina locale che si sono ribellati a De Faveri e alla Confartigianato, che da parte loro hanno avuto il pregio in questi anni di portare in alto il nome del marchio di Assoristora. E gli avvocati intervengo a quanto pare anche per il marchio di Assoristora che potrebbe essere presto il vero oggetto dello scontro e della separazione. I sei ristoratori ribelli, si sono già rivolti ad un avvocato, il legale di Eraclea Alberto Vigani.Finora era stato Flavio Doretto che aveva espresso una voglia di cambiare e di rinnovare Assoristora nei suoi assetti e iniziative, ma a lui si sono uniti gli altri cinque, tra cui Vecchiato. La Confartigianato fa quadrato su De Faveri che non è certo l’ultimo arrivato in materia di ristorazione e ha sempre avuto una certa sintonia con gli artigiani, assieme ai quali è stato promotore di importanti iniziative a livello culinario. (g.ca.)



la Nuova di Venezia — 11 febbraio 2005   pagina 36

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