Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Caorle, profonde crepe nel Duomo |
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Caorle, profonde crepe nel Duomo CAORLE. Cedimenti da ecomostro, le crepe non risparmiano nemmeno il duomo di Santo Stefano. Vistose quelle che aperte nella cripta della Madonna. L’impresa Carron pronta a risarcire i danni. L’avvocato dei danneggiati Alberto Vigani dice: «Entro gennaio la sussistenza e l’entità dei danni porterà alla definizione dei primi interventi urgenti. Valutato anche il deprezzamento degli immobili». I dissesti causati dai lavori dell’ex Piruea di via Roma sono in progressione e non risparmiano nemmeno lo storico duomo. Vistose crepe si notano nelle arcate e anche nei pressi della statua della Madonna. Fin dai primi dissesti tutti i danneggiati si sono affidati al perito sandonatese Leopoldo Comparin, che oramai da un anno continua a monitorare il fenomeno ancora in pericolosa evoluzione. Lo stesso ha fatto la curia che teme per la sua preziosa chiesa. Sono in corso quindi controlli e misurazioni. Si teme che col maltempo il dissesto aumenti. Spiega l’avvocato Alberto Vigani che tutela i danneggiati: «Il giudice, in maniera pregevole, ha diviso il quesito fatto al perito del Tribunale in tre punti fondamentali: i primi due riguardano la sussistenza, l’entità del danno e la definizione delle misure urgenti di messa in sicurezza degli stessi immobili; mentre il terzo punto riguarda la distribuzione delle responsabilità tra i vari soggetti». Nel quesito del Giudice viene richiesta anche la valutazione del deprezzamento che gli stessi immobili hanno subito. L’ingegnere Paola Rossi, tecnico incaricato dal giudice a compiere la perizia, deve dare le risposte ai primi due quesiti entro il 5 gennaio. Mentre il terzo entro maggio. In realtà l’ingegnere avrebbe chiesto una proroga per consegnare le risposte. Richiesta respinta dal giudice che vuole mettere, quanto prima, in condizioni i danneggiati di iniziare i lavori di messa in sicurezza degli immobili. L’impresa Carron e le varie imprese subappaltatrici dei lavori in via Roma, hanno già espresso la volontà di risarcire in tempi rapidi i danni. «Confermo che ci sono state delle proposte risarcitorie dirette, questo è un nostro successo», ha detto Leopoldo Comparin. «Ma è bene attendere, il risultato del lavoro dell’ingegnere Paola Rossi». Sul fronte penale, le indagini condotte dal pm Giorgio Gava continuano. I lavori del Piruea hanno danneggiato oltre gli immobili anche la diga e gli interni delle chiesa. Si teme anche per la stabilità dello stesso campanile inclinato, uno dei simboli della città. Ma nuovi esposti da parte dei privati sono in partenza. Infatti i lavori sono sconfinati sulla strada e quindi per mantenere la stessa larghezza la carreggiata dovrà «mangiare» parte dei marciapiedi privati. - (Carlo Mion) la Nuova di Venezia — 09 dicembre 2009 pagina 37 sezione: PROVINCIA
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