Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Sono 2800 le cause pendenti bloccate |
Sono 2800 le cause pendenti bloccate SAN DONA’. Il problema delle cause pendenti non è ancora stato risolto e pare sia legato soprattutto alla mancanza di personale, in primo luogo cancellieri. Oggi nella sezione distaccata di San Donà i giudici ci sono, anche se hanno un carico di lavoro notevole. Le cause civili pendenti sono 2500, 300 quelle penali. In organico ci sono 2 giudici togati per il civile, uno per il penale ai quali si aggiungono i quattro giudici di pace. «I giudici ci sono - commenta l’avvocato Alberto Teso, che è assessore in Comune a Musile e ha ormai alle spalle una carriera pluridecennale - e anche se lavorano molto, riescono ad affrontare i processi senza eccessive difficoltà. Il problema dei cancellieri e del personale è quello più urgente da risolvere al più presto». La questione delle cause pendenti non è da sottovalutare. Ritorna sullo spinoso argomento il segretario della camera degli avvocati, Alberto Vigani. «Siamo la sezione distaccata con il più alto numero di cause civili pendenti- analizza- 2500 appunto. Sono molte rispetto alle altre sezioni e questo è un segnale che deve essere tenuto in considerazione con molta serietà. Per questo sono legittime le nostre richieste di aumentare gli organici». Oggi la camera dei legali si è data appuntamento in sala consiliare a Musile per una riunione interna ai soli avvocati sandonatesi. Intanto il sindaco e onorevole di Musile, Gianluca Forcolin, ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro Angelino Alfano per segnalare il grave disagio della cancelleria del giudici di pace e del personale nella sezione distaccata di San Donà. (g. ca.) la Nuova di Venezia — 20 novembre 2009 pagina 37 sezione: PROVINCIA |
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