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In breve

Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero.
 
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Archisun risarcirā le spese legali al Comune di Eraclea PDF Stampa E-mail
“ARCHISUN” RISARCIRA’ LE SPESE LEGALI AL COMUNE

ERACLEA. Guerra delle concessioni in spiaggia, il Comune (assistito dall'avvocato Alberto Vigani) si aggiudica il round giudiziario contro Archisun Srl. E condanna la società concessionaria al risarcimento delle spese giudiziarie in favore dell’ente locale per un ammontare vicino ai quattromila euro.

A stabilirlo è stata la sentenza emessa lo scorso 7 ottobre dalla sezione staccata del Tribunale di Venezia contestualmente alla dichiarazione, espressa dal giudice Viviana Mele, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla controversia tra l’Amministrazione del sindaco Graziano Teso e la Archisun. La competenza sulla controversia rientra infatti tra quelle che spettano alla giurisdizione amministrativa.

L’Archisun Srl, concessionaria di un tratto di arenile ad Eraclea, aveva proposto azione davanti al tribunale civile di Venezia riproponendo, nella sostanza, istanze analoghe a quelle già proposte in precedenza davanti al Tar del Veneto. Delle otto richiesto formulate da Archisun ai giudici amministrativi risulta accolta solo quella riguardante la mancata collaborazione tra il Comune di Eraclea e quello di Jesolo nell’iter di approvazione del progetto delle opere da realizzare sull’arenile.

Tra le richieste presentate da Archisun anche quella relativa al risarcimento dei danni: l’istanza è stata rigettata.

 IL GAZZETTINO DI VENEZIA - VENERDI’ 19.11.2010

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