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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Usa mail e telefono dell’ex per vendicarsi PDF Stampa E-mail

Usa mail e telefono dell’ex per vendicarsi

Prenotazioni di hotel, richieste all’Enel di non fornire più energia elettrica, altre spese, tutto a carico di un 45enne di Pravisdomini

di Ilaria Purassanta

PRAVISDOMINI. Il suo ex convivente rompe la relazione. E lei decide di vendicarsi. Utilizzando il numero di telefono e la mail del suo ex fidanzato invia una serie di richieste o preventivi per conto dell’uomo e a sua insaputa.

Da una prenotazione all’hotel Cà d’oro di Canareggio, in provincia di Venezia, a un ordine di 40,80 euro al Pizza express di Motta di Livenza. Da una richiesta a Sky a una lettera all’Enel, chiedendo di interrompere la fornitura di corrente elettrica alla ditta dell’ex.

È questa la cornice dipinta dall’impianto accusatorio che ha portato, ieri mattina, alla condanna della 35enne Elisa Visentin, residente a Pramaggiore, a quattro mesi di reclusione, pena sospesa, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte offesa (quantificati dal giudice monocratico Rodolfo Piccin in 1.500 euro) e al rimborso delle spese legali (3.420 euro).

L’uomo si è costituito parte civile nel procedimento penale con l’avvocato Alberto Vigani del foro di Venezia.

Le ipotesi di reato contestate all’imputata, difesa dall’avvocato Laura Presot, sono sostituzione di persona e accesso abusivo a un sistema informatico, per aver utilizzato il computer del posto di lavoro.

Tutto comincia il 18 settembre del 2012, quando a casa dell’ex fidanzato, a Pravisdomini, cominciano a pervenire le prime richieste pubblicitarie mai effettuate. L’uomo comincia a insospettirsi.

Sulla sua posta elettronica arrivano le risposte di un’azienda che offre finanziamenti agevolati, da un’agenzia di assicurazioni, da un sito che offre cure dentistiche, da un’associazione che propone corsi di danza del ventre. Con la mail dell’ex fidanzato, stando al capo di imputazione, viene contattata persino la società Sky.

Per finire, con una lettera all’Enel, Visentin viene chiesta la cessazione della fornitura elettrica alla ditta di autolavaggio dell’ex fidanzato, il tutto a sua insaputa.

La trentacinquenne veneta è stata accusata anche di accesso abusivo al sistema informatico per aver utilizzato il computer della società Overit srl di Fiume Veneto di cui aveva la disponibilità esclusiva per motivi di lavoro,

per effettuare in modo fraudolento plurimi accessi alla casella di posta elettronica dell’ex convivente.

Stando al capo di imputazione, le mail sarebbero state inviate dal 18 settembre al novembre 2012. La difesa intende ricorrere in appello.

Messaggero Veneto

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Avv. Alberto Vigani

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