Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Giudice di Pace di San Doną: dati 2015 |
GIUDICE DI PACE DATI 2015SAN DONÀ. Si mantiene alto il carico di lavoro delle cause civili trattate dal Giudice di Pace. Nel complesso sono state 1183 nel 2015, appena inferiori alle 1218 del 2014. Sono i dati resi noti dalla Camera Avvocati di San Donà, la cartina tornasole dell’efficienza e della garanzia con cui viene amministrata la giustizia per i cittadini di San Donà, Noventa, Fossalta, Torre di Mosto, Eraclea, Ceggia, Musile, Jesolo, Quarto d’ Altino, Meolo. Di queste sono 619 i decreti ingiuntivi, quasi tutti relativi al recupero di crediti, emessi nell’arco di 4 o 7 giorni. «Un dato significativo quello sui tempi della giustizia - precisa il presidente della Camera Avvocati Alberto Vigani - Dolo e Portogruaro hanno perso il Giudice di Pace, la sede di Mestre è stata accorpata con Venezia. Questo significa che ad esempio ai cittadini di Marcon servono in media 7 o 8 mesi per lo stesso provvedimento, perché emesso nella sede di Venezia con sede in Riva del Biasio». «Il mantenimento del Giudice di Pace è possibile grazie alla lungimiranza dei 10 Comuni - aggiunge Vigani – e al precedente presidente della Camera Avvocati Giorgio Pavan, da sempre sostenitore del mantenimento del presidio di giustizia nel Sandonatese». Davide De Bortoli Il Gazzettino- 15.01.2016 |
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