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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Guerra delle concessioni: Comune assolto PDF Stampa E-mail

Articolo tratto dal quotidiano: "Il Gazzettino"

Negata la pretesa di risarcimento da seicentomila euro chiesta da Archisun Srl al Tribunale

Mercoledì 13 Ottobre 2010, ERACLEA - Vittoria su tutti i fronti, il Comune non dovrà risarcire un concessionario. Dopo il Tar, il tribunale amministrativo regionale, anche il il giudice Viviana Mele, del Tribunale di San Donà di Piave, ha dato ragione all'Amministrazione comunale, alla quale un privato aveva chiesto un risarcimento danni di 600mila euro.
      La vicenda risale al 2004; allora la società Archisun Srl vinse una gara ottenendo quattro concessioni demaniali (10, 12, 13 e 14). Fece causa al Comune accusandolo, di fatto, di non averne favorito l'avvio e la crescita, causandone un danno calcolato in 600mila euro. Il Tar respinse questa richiesta e così il privato decise di rivolgersi alla giustizia ordinaria. Il giudice ha dato ragione al Comune, respingendo la richiesta risarcitoria e, in sostanza, sostenendo che l'ente pubblico si è comportato correttamente. A rappresentare gli interessi del Comune è stato l’avvocato Alberto Vigani.
      Soddisfatto il sindaco Graziano Teso. «Finalmente si fa chiarezza sui ruoli e su chi pensa di interpretare gli spazi pubblici come questioni personali. L'Amministrazione comunale ne esce a testa alta. Imprenditori come quelli forse è bene che cambino mestiere, non hanno a cuore la nostra località. Hanno fatto perdere anni e con questo risultato. Sia di esempio all'imprenditoria, perchè è finita un'epoca».
      Teso è un fiume in piena e, dopo sei anni di tribunali e carte giudiziarie non intende fermarsi. «Con le istituzioni non si scherza. I danni che hanno causato alla località sono notevoli. Ho già dato mandato ai nostri legali di valutare la situazione e, se ci sono gli estremi. procederemo per ottenere soddisfazione». 

Martedì 13 ottobre 2010, scritto da Fabrizio Cibin

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