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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Nuova intesa per il Giudice di Pace PDF Stampa E-mail

NUOVA INTESA PER IL GIUDICE DI PACE

Criterio aggiornato sulla base del numero dei procedimenti oltre che degli abitantii 

Il gazzettino - 9 aprile 2017

SAN DONÀ. «Abbiamo aderito al nuovo riparto delle spese per il Giudice di Pace di San Donà». È quanto confermato dai sindaci Loretta Aliprandi di Meolo e Claudio Grosso di Quarto d’Altino durante l’incontro svoltosi venerdì sera al ristorante “San Marco” di Noventa, promosso dalla “Camera avvocati” di San Donà. L’associazione che rappresenta gli avvocati ha riunito i sindaci dei dieci Comuni che sostengono le spese del presidio di giustizia con il giudice coordinatore Michela Girardi e gli altri sindaci Andrea Cereser di San Donà, Valerio Zoggia di Jesolo, Mirco Mestre di Eraclea, Silvia Susanna di Musile, Mirko Marin di Ceggia, Giannino Geretto di Torre di Mosto, Alessandro Nardese di Noventa, Massimo Sensini di Fossalta. I Comuni di Quarto e Meolo nel 2013 non avevano aderito alla fase di avvio del Giudice di pace, lasciando le spese a carico delle altre otto amministrazioni, pur beneficando anche i loro cittadini dei servizi del tribunale locale. «Sono cambiati i criteri e le condizioni di sostenibilità, calcolate in base al carico di lavoro relativo a ciascun territorio – spiega Aliprandi – si è tratto di un incontro utile e piacevole, come previsto dagli avvocati, per creare un momento conviviale diverso dal solito da cui possono scaturire rapporti collaborativi». Assieme a San Donà uno dei fautori della nuova ripartizione è stato il sindaco fossaltino Sensini «abbiamo trovato un sistema più congruo ed equilibrato, basato sul numero dei procedimenti oltre che gli abitanti - spiega – così anche i Comuni più piccoli possono partecipare alla spesa».

L’incontro è stato anche occasione per fare il punto della situazione: l’ufficio giudiziario verrà trasferito nel mese di luglio nella nuova sede, sempre in viale Libertà ma nel condominio “Giove” di proprietà del comune sandonatese, garantendo un risparmio dell’attuale affitto dei locali (26.400 euro), con una riduzione del 20 per cento dei costi. Nello stesso stabile si prevede lo spostamento dello sportello dedicato alle procedure dell’“amministrazione di sostegno”. Il presidente della “Camera avvocati” Alberto Vigani ha assicurato «l’impegno per difendere il presidio di legalità sul territorio, a garanzia dell’accesso alla giustizia di prossimità» per circa 125mila cittadini del Basso Piave.
Davide De Bortoli
 
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