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Protocollo delle udienze civili del Tribunale di Venezia |
Lo Studio di Consulenza Legale Tributaria e del Lavoro, con tutti i suoi partner, aderisce ad un approccio dell'udienza condiviso con magistratura ed avvocatura. Per questo motivo dichiara di rispettare, nei limiti delle necessità del cliente e del codice deontologico, il protocollo delle udienze civili sottoscritto dalle istituzioni forensi veneziane. Per consentire ai nostri clienti di verificare i riferimenti oeprativi che utilizziamo giornalmente, riportiamo di seguito il testo integrale del Protocollo di Intesa ad oggi vigente. Avv. Alberto Vigani Contattaci adesso: tel. +39 0421.232172 o+39 0421.232181. O seguici su Facebook.
________________________________________ OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI VENEZIA PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI EL TRIBUNALE DI VENEZIA
PREAMBOLO Il presente Protocollo è stato elaborato da un gruppo di operatori della giustizia (magistrati, avvocati, personale giudiziario, C.T.U.) con lo scopo di individuare alcune prassi virtuose che, in un processo civile sempre più inflazionato da norme e riti, favoriscano, secondo il principio costituzionale del giusto processo, la collaborazione fra le parti, e tra queste e il giudice, ed introducano, in un contesto di cronica carenza di mezzi e personale, elementi di efficienza. Le raccomandazioni in esso contenute sono il frutto di un confronto dialettico tra i diversi punti di vista e le distinte professionalità che operano con lo stesso sapere e sullo stesso terreno. Il testo non poteva non avere una struttura normativa, ma il Protocollo non prescrive, non impone, non vincola. Non solo perché giuridicamente non può ma ancor prima perché non lo vuole. L’adesione all’Osservatorio è spontanea e volontaria. Chi vorrà seguire il Protocollo lo farà per convinzione razionale ed ideale, non per dovere o obbligo. Il Protocollo traccia sentieri, suggerisce percorsi, prospetta soluzioni, ma ogni operatore è libero di aderire o meno a tali indicazioni. Ma se la libertà è anche responsabilità, la scelta deve essere consapevole e motivata. Se un avvocato, un giudice, un cancelliere farà riferimento al Protocollo non invocherà una norma ma addurrà un argomento di persuasione. Quanto più il protocollo sarà diffuso e seguito, tanto più sarà possibile, con il contributo di tutti, migliorarlo ed aggiornarlo. SEZIONE PRIMA FASE INTRODUTTIVA E DI TRATTAZIONE * Capo Primo Notifiche e comunicazioni Art. 1 Il difensore avrà cura di indicare nell’atto introduttivo o nella memoria di costituzione il numero di telefono nonché il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica presso i quali potranno essere effettuate le comunicazioni nel corso del procedimento. Il difensore avrà cura, altresì, di aggiornare i propri timbri in caso di modificazioni in corso di causa dell’indirizzo dello studio, del numero di telefono, di telefax e dell’indirizzo di posta elettronica, segnalando tempestivamente alla cancelleria tali variazioni. Nei casi di comunicazioni effettuate tramite telefax o posta elettronica i difensori provvederanno a confermare al mittente con gli stessi mezzi nel tempo più breve possibile la ricezione della comunicazione dell’atto. Onde ridurre il carico di lavoro degli ufficiali giudiziari si raccomanda al difensore di utilizzare il servizio postale per l’intimazione dei testimoni, secondo le modalità previste dall’art. 250, III° e IV° comma, c.p.c. In ogni caso l’intimazione del testimone dovrà indicare anche l’indirizzo per esteso (via, numero civico, città) dell’ufficio giudiziario presso il quale si svolgerà l’udienza, nonché il nome e cognome del magistrato avanti il quale si dovrà comparire. Art. 2 Si raccomanda alle cancellerie: a) di curare che il frontespizio dei fascicoli nonché le indicazioni a computer concernenti il nome dell’avvocato, l’indirizzo ed i suoi recapiti telefonici e fax, siano completi e costantemente aggiornati; b) di utilizzare come mezzo di comunicazione agli avvocati il fax, ove indicato, così come previsto dai novellati artt. 133 e 134 c.p.c.; c) di comunicare il provvedimento integrale e non solo il dispositivo specialmente in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorre il termine per l’impugnazione. Capo Secondo Formazione del fascicolo ed iscrizione a ruolo Art. 3 All'atto della iscrizione a ruolo i difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa codificazione. Il controllo della corretta indicazione dell'oggetto della causa verrà effettuato sia dalla cancelleria che dal giudice in ogni fase di assegnazione della causa medesima. Ove il difensore del convenuto o dell'intervenuto dovesse riscontrare una evidente erroneità dell'oggetto della causa indicato al momento della iscrizione a ruolo rispetto a quanto esposto in citazione, la questione sarà discussa congiuntamente dalle parti e dal giudice in prima udienza. Art. 4 Nel caso di spostamento dell’udienza di prima comparizione rispetto a quella indicata in atto di citazione, si raccomanda al giudice che il relativo provvedimento precisi se il differimento è disposto ai sensi del IV° o V° comma dell’art. 168 bis c.p.c. ricordando alle cancellerie che, in tale ultimo caso, è fatto obbligo per legge darne comunicazione ai difensori. Art. 5 Al fine di garantire una effettiva difesa è auspicabile che gli avvocati inseriscano nell’atto introduttivo del giudizio un avvertimento di garanzia che, per il contenuto grafico e per la chiarezza delle parole utilizzate, renda evidente al destinatario dell’atto medesimo la necessità di rivolgersi sollecitamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa e lo informi della possibilità, ricorrendone le condizioni, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ad esempio: Tizio è invitato a rivolgersi tempestivamente ad un legale giacché in caso contrario potrà incorrere in gravi limitazioni della sua difesa). Capo Terzo Costituzione – fascicolo di parte – atti e documenti Art. 6 Si raccomanda agli avvocati: a) di comunicare alla controparte la propria costituzione in giudizio; b) di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c. e di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all’atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l’indice originario (a tale proposito appare auspicabile l’adozione di accorgimenti per consentire l’individuazione di ogni singolo documento quali, ad esempio, supporti per la segnalazione a margine sporgenti); c) parimenti, in caso di documenti allegati alle memorie, si raccomanda agli avvocati di curare l’inserimento all’interno del fascicolo dedicato provvedendo all’aggiornamento dell’indice; d) di rispettare numerazione progressiva e indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale; e) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti; f) di depositare per le controparti una copia dei documenti che siano stati prodotti su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo (floppy, c.d.-rom e documenti fuori formato, etc.); g) di inserire nell’intestazione di tutti gli atti depositati (ivi inclusi gli atti di citazione testi) il numero di ruolo generale adeguatamente evidenziato; h) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa. Capo Quarto Orario delle udienze Art. 7 Si raccomanda che: -a) vengano stabilite diverse fasce orarie a seconda del tipo di incombente; -b) l’udienza venga tendenzialmente divisa in due fasce orarie: la prima dedicata a cause con incombenti di minor durata; la seconda dedicata a cause che richiedano incombenti di maggior durata (istruttoria e provvedimenti cautelari); -c) negli atti difensivi che richiedono la fissazione dell’udienza ad opera della parte, l’orario d’udienza sia indicato nelle ore 9 e ss.; verrà in tal senso curata un’armonizzazione dell’orario di prima udienza ad opera di ciascuna sezione in attesa di chiarimenti da parte della Corte d’Appello sul calendario giudiziario; -d) nella determinazione dell’orario dell’udienza di rinvio il giudice tenga conto della sua prevedibile durata anche sulla base delle indicazioni degli avvocati; -e) in caso di udienza di prima comparizione venga evitata la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un’ora dall’inizio dell’udienza; -f) venga concordata tra le parti e il giudice la fissazione di eventuali udienze pomeridiane; -g) le udienze con minori vengano fissate possibilmente al pomeriggio. Capo Quinto Rinvii d’udienza Art. 8 Si raccomanda che: -a) il giudice, nel fissare la data di prosecuzione delle cause, disponga rinvii delle udienze il più possibile contenuti nel tempo, compatibilmente con il proprio ruolo d’udienza salvo diversa concorde richiesta motivata delle parti; -b) se per motivi d’urgenza è necessario un rinvio più breve, il giudice evidenzi il fascicolo alla cancelleria. Capo Sesto Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento dell’udienza Art. 9 - Segnalazioni di cortesia da parte degli avvocati Si raccomanda che: -a) gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa; -b) gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell’udienza (es. accordi transattivi o perdita di capacità delle parti), comunichino tali impedimenti al giudice e alle controparti con congruo preavviso. Art. 10 - Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza Si raccomanda che: -a) il giudice, in caso di impossibilità a tenere l’udienza già fissata, organizzi la propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa ovvero differisca l’udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienza istruttorie con audizione di testi o giuramento del consulente tecnico); -b) quando si renda necessario il rinvio dell’udienza, per impedimento del giudice e anche del suo sostituto, venga dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica. Art. 11 - Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di ritardi sull’orario previsto Ove, nel corso dell’udienza, si verifichi un significativo slittamento dell’orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, è auspicabile che il giudice ne dia tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa. Art. 12 - Puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti Si raccomanda che: -a) sia il giudice sia i difensori pongano la massima cura nel rispetto dell’orario fissato per l’inizio dell’udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall’imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti; -b) in caso di mancata comparizione di alcune delle parti costituite all’orario fissato, il giudice tenga conto sia delle necessità legate all’ordinato svolgimento dell’udienza, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell’orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data; -c) il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., venga adottato alla fine dell’udienza e comunque non prima di un’ora dall’orario fissato per la trattazione. Capo Settimo Verbale d’udienza Art. 13 Il verbale di udienza sarà scritto in modo leggibile. Il giudice avrà cura di accertare e garantire il pieno contraddittorio qualora siano presentate note a verbale che saranno ammesse solo qualora presentino le seguenti caratteristiche: a) lunghezza limitata (massimo due pagine); b) stretta pertinenza all’incombente; c) contenuto non esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte; d) forma decorosa (ad esempio evitando produzioni in carta telefax termotecnica). Capo Ottavo Provvedimenti del giudice Art. 14 Si raccomanda al giudice di redigere e sottoscrivere i propri provvedimenti in modo leggibile ovvero apponendo la sottoscrizione unitamente con l’indicazione del proprio nominativo. Capo Nono Cortesie da parte dei difensori Art. 15 I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (nonché al consulente tecnico eventualmente già designato): a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti; b) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa; c) le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate. Art. 16 Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l’udienza fissata per l’assunzione delle prove, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l’altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova. Art. 17 I difensori avranno cura di preavvisare il giudice e le controparti ove siano in anticipo a conoscenza che taluno dei testi o l’interpellando non compariranno all’udienza fissata per la loro audizione. Art. 18 Sarà cortesia dei difensori, scaduto il termine, avvisare le controparti a mezzo fax se non si è depositata la memoria a prova diretta o quella a prova contraria. Capo Decimo Cortesie tra difensori e cancellerie Art. 19 Qualora l’udienza dovesse tenersi in luogo diverso da quello abituale (stanza del giudice, aule udienze camera di consiglio, etc.) la cancelleria avrà cura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della stanza del giudice, dell’abituale aula d’udienza ed anche sulla porta della cancelleria. Capo Undicesimo Udienza ex art. 183 c.p.c. Art. 20 E’ auspicabile che le attività di cui all’art. 183 c.p.c. si esauriscano ad un’unica udienza. Il giudice potrà fissare una nuova udienza di trattazione, facendo salvi i diritti di prima udienza e disponendo un rinvio nel termine più breve possibile oltre che nei casi previsti dall’art. 183, I° e II° comma, c.p.c. sia nelle seguenti ipotesi: a)nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il convenuto si sia costituito oltre i termini di legge e si debba provvedere alla decisione sulle questioni preliminari di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.; b) qualora il giudice debba pronunciarsi su questioni pregiudiziali o di merito e ritenga di concedere alle parti termini per note scritte; c) qualora il giudice ritenga di esercitare poteri officiosi come, ad esempio, quelli di cui agli artt. 117, 118 e 213 c.p.c. Art. 21 Nel caso di concessione dei termini di cui all’art. 183, VI° comma, c.p.c. è auspicabile che il giudice fissi altra udienza per la discussione circa l’ammissione dei mezzi di prova e le questioni di merito alla quale si auspica che le parti ed il giudice giungano con piena cognizione della causa. Art. 22 Quando il giudice, che si sia riservato all’esito della prima udienza, scioglierà la riserva con concessione dei termini di cui all’art. 183, VI° comma, c.p.c., avrà cura di precisare nel provvedimento che la comunicazione dello stesso dovrà essere effettuata dalla cancelleria contestualmente ai procuratori delle parti. A sua volta la cancelleria dovrà porre particolare cura nel comunicare contestualmente, via fax, il provvedimento a tutti i procuratori delle parti. *** SEZIONE SECONDA FASE ISTRUTTORIA * Capo Primo Deduzione delle prove Art. 23 Nel dedurre le prove le parti avranno cura di: a) riportare in ordine, nella memoria, l’indicazione dei mezzi di prova già dedotti nelle precedenti scritture (citazione o comparsa di risposta) e riprodurre il testo dei capitoli di prova orale; b) indicare i testi per ciascun capitolo; c) quando non sia palese, illustrare succintamente la rilevanza/necessità del singolo capitolo di prova orale o del mezzo dedotto. Capo Secondo Ammissione delle prove Art. 24 Nell’ammettere le prove il giudice, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio, avrà cura di: a) fissare l’udienza di ammissione prove in orario e con margini di tempo tali da consentire adeguata trattazione/discussione, nonché assicurare la riservatezza; b) sull’ammissione delle prove, avendo già preso precedentemente conoscenza della causa e del contenuto delle memorie, provvedere preferibilmente in udienza senza ulteriormente riservarsi compatibilmente con la natura della causa e la complessità dell’articolato probatorio; c) emendare i capitoli di prova, o riservarsi di farlo in sede di assunzione, qualora gli stessi, pur ammissibili, contengano espressioni costituenti giudizi o valutazioni; d) qualora (il giudice), nell’ordinanza ammissiva delle prove, dovesse ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti ex art. 245 c.p.c. e fermo il disposto dell’art. 257, II° comma, c.p.c., (avrà cura) di precisare che la riduzione della lista andrà riferita a ciascun capitolo ammesso e di garantire che le parti siano poste in grado di provare le circostanze di cui a ciascun capitolo ammesso; e) riservare all’udienza di assunzione un tempo presumibilmente sufficiente ad esaurire la prova o, in caso di attività istruttoria particolarmente complessa, programmare – previo confronto con i difensori – l’assunzione in più udienze. Capo Terzo Art. 25Assunzione delle prove orali Nell’assumere la prova orale il giudice, ai fini di un più ordinato svolgimento della prova stessa, salva ogni facoltà di cui all’art. 253 c.p.c., avrà cura di: a) seguire il più possibile i capitoli di prova; b) verbalizzare per prima cosa la risposta del teste o dell’interpellato come viene data con le eventuali aggiunte e precisazioni che il teste o l’interpellato facessero spontaneamente. c) dare modo ai procuratori delle parti, rivolgendosi al giudice, di contestare al teste le incongruenze o contraddizioni o il contrasto con circostanze altrimenti risultanti agli atti, dandone atto a verbale; d) disporre l’accompagnamento coattivo quando il teste non abbia giustificato la mancata comparizione per almeno due udienze e non siano presumibili cause giustificative; e) alternare l’audizione di un teste di una parte con uno dell’altra parte, salva l’opportunità di assumere prioritariamente taluni testi. Art. 26 In ordine all’assunzione della prova orale i procuratori delle parti eviteranno di intervenire durante l’escussione interrompendo il teste o la verbalizzazione della risposta, ma proporranno le domande a chiarimenti o segnaleranno le eventuali incongruenze nella deposizione o in ordine alla verbalizzazione, dopo che questa è stata effettuata sul singolo capitolo. Capo Quarto C.T.U. Art. 27 Già nella richiesta di c.t.u. il difensore formulerà una proposta di quesito. Art. 28 Qualora non vi sia contestazione sui fatti ricostruiti dalle parti o quando si riveli opportuno, eventualmente anche a fini conciliativi, il giudice disporrà la c.t.u. sin dalla prima udienza e fisserà per la comparizione del consulente tecnico nominato e per il giuramento l’udienza immediatamente successiva. Art. 29 Nel caso la c.t.u. sia disposta con provvedimento emesso a scioglimento di riserva, il giudice disporrà che l’ordinanza sia comunicata al consulente tecnico ed alle parti in forma integrale a mezzo fax. Art. 30 Compatibilmente con la natura fiduciaria dell’incarico, nella scelta del consulente tecnico il giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle parti; del pari eviterà la nomina di consulenti che abbiano stabili e continuativi rapporti di consulenza o professionali con una delle parti in causa. Art. 31 Per le c.t.u. di carattere ripetitivo si auspica che i giudici, previa intesa, adottino un quesito standard unico nell’ambito del tribunale e/o delle singole sezioni, salvo gli eventuali adattamenti richiesti dalle peculiarità del caso concreto. Art. 32 E’ auspicabile, al fine di consentire alle parti ed al consulente tecnico di poter interloquire sulla definitiva formulazione del quesito nel corso dell’udienza di conferimento dell’incarico, che il giudice formuli il quesito stesso già in sede di ordinanza ammissiva della c.t.u. e di nomina del professionista; solo in casi eccezionali, o per motivate ragioni di urgenza, il giuramento potrà essere differito al deposito della relazione. Art. 33 Nel conferire l’incarico il giudice: a) raccomanderà al consulente tecnico di rispettare il termine fissato per il deposito della relazione e, in caso di impedimento, di chiedere tempestivamente proroga avvisando le parti, avvertendolo che eventuali ritardi non giustificati potranno condizionare il conferimento di incarichi futuri e, comunque, determineranno la riduzione del compenso a norma di legge; b) fisserà un termine entro il quale il consulente tecnico avrà cura di far pervenire l’elaborato peritale, nella stesura definitiva, ai consulenti tecnici di parte ed ai difensori delle parti; c) fisserà un successivo termine entro il quale le parti potranno far pervenire al consulente tecnico eventuali osservazioni al suo elaborato peritale che dovranno essere comunicate, per conoscenza, anche alle controparti; d) fisserà un ulteriore termine per il consulente tecnico per il deposito dell’elaborato peritale in cancelleria con allegate le eventuali osservazioni dei consulenti di parte corredate in calce con le sue controdeduzioni e con la formulazione definitiva delle sue conclusioni; e) disporrà che il fondo spese venga versato al consulente tecnico dalla parte onerata al più tardi entro la data di inizio delle operazioni peritali. Il fondo spese per il consulente tecnico sarà il più possibile adeguato al presumibile compenso finale e omogeneo per le varie tipologie di c.t.u.; f) preciserà che il consulente tecnico non potrà ricevere dalle parti documenti non prodotti in causa nel termine di legge, la cui acquisizione sarà possibile solo previo accordo dei difensori delle parti; g) preciserà che il consulente tecnico, a ciò preventivamente autorizzato dal giudice istruttore, potrà acquisire anche presso la P.A. le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico, nonché domandare chiarimenti alle parti ed assumere informazioni da terzi ai sensi dell’art. 194 c.p.c. Art. 34 I procuratori delle parti avranno cura di: a) anticipare al consulente tecnico l’avvenuta nomina ferma restando la comunicazione ufficiale da parte della cancelleria. Il giudice, qualora il difensore abbia manifestato la disponibilità a provvedervi, potrà incaricare la parte di comunicare i provvedimenti di nomina del consulente tecnico d’ufficio via telefax o con raccomandata con avviso di ricevimento; b) comunicare al consulente tecnico ed alle controparti la nomina del consulente di parte fatta successivamente all’udienza ma nel termine all’uopo assegnato dal giudice. Art. 35 Il consulente tecnico avrà cura di: a) preavvisare il giudice e le parti in caso di suo impedimento a comparire all’udienza fissata per il giuramento segnalando altresì eventuali cause di incompatibilità; b) concordare per quanto possibile la data delle operazioni peritali con le parti e i consulenti di queste; c) avvisare le parti del deposito della relazione; d) depositare tante copie cartacee della relazione e degli allegati quante sono le parti costituite; e) depositare la nota spese all’atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di specificare: il valore di causa e le vacazioni; le norme della tariffa utilizzate per la redazione della parcella; le eventuali ragioni di complessità dell’incarico. *** SEZIONE TERZA FASE DECISIORIA * Capo Primo Udienza di precisazione delle conclusioni Art. 36 All’udienza di precisazione delle conclusioni i difensori avranno cura di riportate per esteso, oppure per relationem mediante il richiamo a specifici atti, nel verbale tutte le proprie conclusioni, sia di merito che istruttorie. In alternativa il giudice autorizzerà i difensori a depositare in udienza un foglio di riepilogo delle conclusioni precisate, da allegare al verbale. Capo Secondo Copia informatica Art. 37 I difensori, unitamente al deposito della comparsa conclusionale, avranno cura di depositare altresì copia informatica contenente per esteso le conclusioni già prese nonché l’eventuale copia degli atti che il giudice potrà invitare a produrre al fine di agevolare la ricostruzione in sentenza dei fatti, dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti. Art. 38 Il giudice potrà consentire, in alternativa al deposito del supporto informatico, l’invio della copia informatica dell’atto all’indirizzo di posta elettronica dal medesimo indicato. Capo Terzo Decisione a seguito di trattazione orale Art. 39 Qualora ordini la trattazione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il giudice potrà facoltizzare le parti al deposito di note illustrative entro un termine che vorrà indicare. Capo Quarto Liquidazione delle spese Art. 40 Il giudice avrà cura di specificare distintamente con la maggior chiarezza possibile: a) nei provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro (soprattutto in materia familiare), la data di decorrenza di capitale, interessi e rivalutazione con indicazione, per quest’ultima, dei relativi parametri. In relazione a ciò, i legali avranno cura di indicare nella nota spese il valore della causa, lo scaglione tariffario, i fattori moltiplicativi riportando analiticamente spese, anticipazioni, diritti ed onorari; b) le spese di lite liquidate distinguendo le singole voci. *** SEZIONE QUARTA FASE CAUTELARE * Art. 41 - Audizione degli informatori Nel decreto di fissazione dell’udienza cautelare, è preferibile che il giudice precisi se nella medesima udienza vi sarà audizione di sommari informatori. Art. 42 - Costituzione in giudizio
Il giudice avrà cura di assegnare un termine ordinatorio alla parte resistente per la costituzione in giudizio prima dell’udienza, al fine di una più sollecita trattazione della causa. In ogni caso, per quanto possibile, la parte resistente avrà cura di costituirsi entro un termine |