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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Autovelox: multa nulla se non č segnalato il dispositivo di rilevamento elettronico PDF Stampa E-mail

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Cassazione civile , sez. II, sentenza 31.05.2007 n° 12833


La Suprema Corte, con sentenza n. 12833 del 31 maggio 2007, ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro del 26.11.04, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox.

La seconda sezione civile della Suprema corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, atteso che l’art. 4 L. 168/02, norma di natura imperativa, non lascia spazio a dubbi di carattere interpretativo: "dell’utilizzazione ed istallazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione all’automobilista".



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 31 maggio 2007, n. 12833

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 31 maggio 2007, n. 12833

(Presidente Settimj – Relatore Atripaldi)

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Interno ha impugnato, nei confronti di I. A., con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada.

Lamenta la violazione dell’art. 201 n. 1 bis lett. f) C.d.S. e art. 4 D.L. 121/02, dato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell’autovelox fosse "condizione di legittimità dell’eventuale verbale di contestazione", senza considerare il carattere meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l’effetto "sorpresa", determini situazioni di pericolo per la circolazione.

L’intimato non resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.

 
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