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In breve

Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero.
 
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Autovelox: multa nulla se non č segnalato il dispositivo di rilevamento elettronico PDF Stampa E-mail

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Cassazione civile , sez. II, sentenza 31.05.2007 n° 12833


La Suprema Corte, con sentenza n. 12833 del 31 maggio 2007, ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro del 26.11.04, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox.

La seconda sezione civile della Suprema corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, atteso che l’art. 4 L. 168/02, norma di natura imperativa, non lascia spazio a dubbi di carattere interpretativo: "dell’utilizzazione ed istallazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione all’automobilista".



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 31 maggio 2007, n. 12833

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 31 maggio 2007, n. 12833

(Presidente Settimj – Relatore Atripaldi)

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Interno ha impugnato, nei confronti di I. A., con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada.

Lamenta la violazione dell’art. 201 n. 1 bis lett. f) C.d.S. e art. 4 D.L. 121/02, dato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell’autovelox fosse "condizione di legittimità dell’eventuale verbale di contestazione", senza considerare il carattere meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l’effetto "sorpresa", determini situazioni di pericolo per la circolazione.

L’intimato non resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.

 
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