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In breve

Esclusa l'isxrzione obbligatoria all'INPS per la gestione di immobili da parte di società.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2018, n. 126 – Gestione commercianti Inps – Società in accomandita semplice – Attività esclusiva di locazione di immobili di proprietà – Obbligo di iscrizione e versamento contributi – Esclusione

 

 

 
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Contratto concluso a distanza
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P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 28901/05 R.G. promossa dai signori R. C. e C. V. (attori-opponenti) contro la CONSEL S.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 7451/05 datato 27.07.2005, depositato in data 28.07.2005, che viene revocato.

2) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta-opposta CONSEL S.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare le spese processuali in favore degli attori-opponenti signori R. C. e C. V., in complessivi Euro 2.451,25= (di cui Euro 850,00= per diritti, Euro 1.220,00= per onorari ed il resto per esposti e per rimborso spese generali su diritti ed onorari ex art. 14 tariffa forense), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3) Dispone , ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione in favore degli Avv.ti Vito ANNICCHIARICO del Foro di Taranto e Mirella FERRERO del Foro di Torino, difensori degli attori-opponenti, dei predetti onorari e diritti non riscossi e delle predette spese anticipate dai difensori.

Così deciso in Torino in data 21 febbraio 2007.

IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza n. 1182/07

Depositata in data 22.02.2007



 
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