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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Comunicare dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato per concludere contratti e pubblicare messaggi a nome di quest’ultimo non costituisce trattamento illecito di dati secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
 
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Convenzione di negoziazione assistita PDF Stampa E-mail

Lo studio legale tributario e del lavoro crede nell'utilità delle procedure alternative al giudizio ordinario e, fra queste, alla pratica funzionalità della negoziazione assistita.

Ecco di seguito un "Esempio di convenzione di negoziazione assistita".

 Avv. Alberto Vigani

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

EX L. 162/14 di conversione del D.L. 132/14

TRA

Soggetto promotore: sig. Rossi E.&T. Srl, corrente alla Via Martiri della Libertà n. 3, ________________ , rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Menelao Agamennoni del Foro di Napoli, C.F. __________________ – Pec. _________________________ , con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso sito in Via C. Verdi n. 32 ad Empoli (SA), con numero di tel. e fax 0981.5569832.

e

Soggetto invitato: Bianchi Srl , P. IVA 05698754523, corrente in San Donà di Piave (VE), via Venezia n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Bianchi Mario e fin da ora con delega al procuratore nominato Simone Bianchi, al quale viene conferito ogni potere per la trattazione della posizione, rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti Alberto Vigani (CF VGNLRT67T16H823F) – Pec a.vigani[@]pec.avvocati.venezia.it, e Cristiana Stevanato (CF stvcst74p67h823a), del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il loro Studio sito in Via Fausta n. 52, 30020 Eraclea (VE), con numero di telefono 0421.232.172 e fax 0421.232,444.0421.232.172

Premesso che

  • che sussiste controversia tra le parti in ordine alla richiesta di risarcimento danni inoltrata dalla Rossi E.&T. Srl verso la Bianchi Srl in relazione al cantiere di quest'ultima in Venezia presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo avente ad oggetto la realizzazione di un eliporto in Treviso;

  • che in ordine a tale controversia non è in corso alcun procedimento giurisdizionale;

  • che la Rossi E&T Srl, con comunicazione pec del 23.06.15, ha invitato la società Bianchi Srl, ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, al fine di addivenire ad un accordo che evitasse l'azione giudiziaria che la stessa danneggiata ha intenzione di proporre a tutela del diritto di cui si afferma titolare;

  • che la società Bianchi Srl, con comunicazione datata 20.07.15, ha aderito all'invito rivoltogli che a sua volta evitasse l'azione giudiziaria che la stessa, ritenendosi a sua volta danneggiata, ha intenzione di proporre a tutela dei propri diritti;

  • che, impregiudicate le ragioni vantate da ciascuna parte, entrambe hanno interesse a cercare una composizione della lite e percorrere un cammino utile ad addivenire ad un accordo transattivo;

tutto ciò premesso, le Parti, ut supra assistite, rappresentate e difese

DICHIARANO

  1. che la predetta controversia non attiene alla materia del lavoro e non riguarda diritti indisponibili;

  2. che per la predetta controversia è previsto, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, l'esperimento della negoziazione assistita da uno o più avvocati;

  3. che per la predetta controversia non è prevista, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, la mediazione ai sensi del D.L. 28/2010;

  4. che gli avvocati che assistono le parti hanno informato le stesse, al momento del conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.l. 132/2014, della possibilità di ricorrere all'istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati;

  5. che sono consapevoli che l'accordo di composizione della controversia che fosse eventualmente sottoscritto dalle parti e dagli avvocati all'esito della negoziazione assistita costituirebbe titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

  6. che sono consapevoli che, se con l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita le parti stesse concluderanno uno dei contratti o compiranno uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

  7. che sono consapevoli che: 1) dal momento della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, e comunque dal momento della sottoscrizione della presente convenzione, si producono, sulla prescrizione dei diritti che sono oggetto di negoziazione, gli effetti della domanda giudiziale; 2) dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza dei medesimi diritti;

e CONVENGONO

  1. di impegnarsi a cooperare per risolvere in modo bonario la suddetta controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati, nel rispetto dei principi di buona fede, lealtà e affidamento, impegnandosi altresì, sia le parti che i rispettivi avvocati, a tenere riservate le informazioni acquisite durante la procedura di negoziazione. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della negoziazione non potranno essere utilizzate in un giudizio che abbia medesimo oggetto;

  2. di ricorrere, a tal fine, alla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, come disciplinata dal d.l. n. 132/2014 s.m.i.;

  3. che la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati dovrà svolgersi entro il termine di giorni 90 (diconsi novanta), a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione, salva la possibilità di una proroga di un mese da concordarsi per iscritto;

  4. che la negoziazione prevede lo svolgimento sia di incontri sia di conferenze telefoniche;

  5. che i detti incontri saranno tesi a valutare le posizioni delle parti ed, eventualmente, i termini per la definizione bonaria della controversia e del processo verbale di composizione della controversia;

  6. che si potranno disporre approfondimenti istruttori e si potranno richiedere pareri a terzi se concordemente ritenuti necessari;

  7. che potrà disporsi la conclusione anticipata della procedura di negoziazione in caso di comune riconoscimento dell'impossibilità di concludere un accordo.

San Donà di Piave, lì ____________________

Rossi E &T Srl Bianchi Srl

_______________________ ________________________

è autentica è autentica

avv. Menelao Agamennoni avv.ti A. Vigani e C. Stevanato

 

Avv. Alberto Vigani

***

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