Resta sempre competente il Giudice del lavoro per tutte le pretese che hanno trovato fondamento nel rapporto lavorativo: ciò vale anche per quei fatti che possono essersi verificati successivamente alla sua estinzione. Esempio può essere il caso in cui i comportamenti del lavoratore dipendente costituiscano violazione del patto di non concorrenza. |
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I costi nascosti della mediazione civile |
ARRIVA LA MEDIAZIONE. MA SAI COSA COSTA? Dovunque si parla della nuova mediazione. Il nostro studio ha anche pubblicato la Guida Breve alla Mediazione che puoi scaricare gratis cliccando QUI . Tutti ne parlano, tanti la vogliono, molti la criticano, pochi la rifiutano. La moda pare infatti l'essere a favore della mediazione, ma non come la ha scritta questo legislatore. Se ne parla insomma sotto mille profili. Ma quasi nessuno si pone la domanda che davvero interessa ad ogni utente: cosa costa? E come fare se non posso permettermela? Il decreto legislativo che ha introdotto l'istituto del resto risponde solo alla seconda domanda mentre della prima non ne parla rinviando ogni precisazione al decreto ministeriale attuativo. È così il D.M. 180/2010 del 4 novembre 2010 a precisare i meccanismi per il calcolo del costo della mediazione oltre che a riportare la tabella della tariffe dei mediatori suddivise per scaglioni di valore. Il passaggio normativo che esplicita tutto questo è l’art. 16 che è appunto rubricato “Criteri di determinazione dell’indennità”. Al primo comma si precisa che l'indennità include sia: a) Le spese di avvio, le quali sono determinate in misura forfetaria in 40,00 €uro e vanno versate dal richiedente al momento del deposito della domanda; la parte, invece, che viene chiamata in mediazione dovrà anch'essa versare la predetta somma ma ciò farà quando parteciperà al procedimento di mediazione; b) Le spese di mediazione: sono indicate al comma IV si riferiscono alla Tabella A, riportata in calce al decreto e qui di riprodotta:
Ho già accennato che il tariffario di mediazione è costruito con riferimento a scaglioni crescenti di valore e con indennità correlate che devono essere versate da ciascuna parte. Pertanto prima si dovrà determinare il valore del contenzioso con riferimento a quanto richiesto nella domanda di avvio della mediazione: per identificare il valore della domanda si applicheranno i criteri di cui al codice di procedura civile agli art. da 10 a 17. Identificato il valore della mediazione si verificherà in quale intervallo si colloca considerando indennità minima da versarsi quella dovuta come massima nel contenzioso ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è invece liberamente determinato. Per esser più chiari: se dobbiamo avviare una mediazione la cui domanda ha oggetto un valore compreso da €uro 10.001 a €uro 25.000, il minimo sarà dell'importo di €uro 240, mentre il massimo sarà di un importo di €uro 360. Per ciascuna parte. Sarà tuttavia necessario fare caso a quanto previsto al comma IV°: in tale passaggio dell'art. 16 è previsto un meccanismo che può portare ad aumenti fino a 3/5 degli importi massimi e riduzioni fino a 2/3 dei minimi delle spese di mediazione applicabili dagli organismi di mediazione. La scelta sull'applicazione di minimi e massimi è lasciata all'organismo di mediazione e si dovrà quindi fare bene attenzione alle linee di condotta che ogni organismo dichiarerà di vole adottare: ovvero, poiché il richiedente la mediazione è totalmente libero di scegliere l'organismo di mediazione che più gli aggrada, si dovrà stare attenti a optare per quei soggetti che dichiarano di voler mantenere le indennità nella soglia dei minimi di legge, visto che così si può arrivare a risparmiare fino alla metà dell'importo dovuto. Si deve quindi ricordare che le spese di mediazione devono essere pagate prima dell’inizio del primo incontro di mediazione nella misura di più del 50 %. I tempi del saldo non sono invece precisati dalla norma e sono quindi a discrezione dei singoli organismi di mediazione. Come già detto, tali importi devono essere versati da ogni parte ma ciascheduna è responsabile solidalmente anche per il versamento dell'altra parte: se questa non paga si deve pagare anche per lei. Da ultimo evidenziamo un passaggio negativo che pare sfuggire a molti: la mediazione, o meglio il percorso di mediazione, può svolgersi solo con la collaborazione, l'adesione, di entrambe le parti. I costi invece non dipendono da questa e l'indennità è comunque dovuta, pur se ridotta del 33,33%. Chi è costretto ad attivare la mediazione, ovviamente perchè interessato ad avviare un contenzioso giudiziale per cui essa è obbligatoria, dovrà versare le spese di avvio e, se l'altra parte non aderirà, pagare anche 1/3 dell'importo complessivo dovuto da entrambe le parti. Per tutti questi motivi, i costi non sono scontati e possono anche essere importanti per le tasche di ciascuno. E' perciò necessario farsi assistere fin dall'inizio per non commettere quegli errori che possono condurti a triplicare inavvertitamente in costi senza ottenere alcun risultato. Il supporto di un legale fin dall'inizio del percorso di mediazione può perciò essere un valore aggiunto che ti fa ottimizzare la possibilità di risultato in mediazione anche mantenendo alta l'attenzione su quanto fosse necessario salvaguardare per il futuro contenzioso che partirà in caso di mancata conciliazione. Il nostro studio è perciò sempre attento a coltivare gli incarichi difensivi sin dai primi passi, anche utilizzando questi nuovi strumenti, personalizzando il percorso secondo le peculiarità del caso concreto e del cliente.
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