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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Cronoprogramma operativo del decreto ingiuntivo PDF Stampa E-mail

IL RECUPERO CREDITI

SU DECRETO INGIUNTIVO

GUIDA BREVE


CRONOLOGIA OPERATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO


Alberto Vigani
Alberto Vigani
Cosa fare quando un credito diventa un insoluto?

Se non è mai stato fatto alcun sollecito al pagamento, e comunque se non vi è timore di pericolo nell’attesa, si provvede ad inviare al debitore, a mezzo con raccomandata A.R., un’intimazione a pagare con l’avviso che se entro 15 giorni non vi sarà il saldo si procederà a chiedere tutela giudiziale dei propri diritti.

Qualora non vi sia stato l’adempimento del debitore, si redige il ricorso per decreto ingiuntivo e prepara il fascicolo monitorio con la nota di iscrizione a ruolo, copia dei documenti di supporto e la nota spese;

Non appena sarà predisposto il tutto si provvede a depositarlo presso la cancelleria civile del Giudice competente.

Il decreto deve essere emesso entro 30 giorni dalla data del deposito, ma si può verificare presso la cancelleria già dopo 10/15 giorni se è avvemuta l’emissione o, talvolta, se è stata chiesta da parte del giudice una qualche integrazione documentale:

non appena è emesso il decreto ingiuntivo si provvede a richiedere almeno 2 copie autentiche, o il numero maggiore dato dalla molteplicità delle parti debitrici in solido più una copia per l’originale della relata di notifica. Al momento della richiesta delle copie si consegnano le marche da bollo necessarie la cui entità varia in ragione del numero di pagine dell’atto da copiare.

Decorsi almeno 3 giorni di tempo, si provvede ritirare le copie conformi in cancelleria.

Si redige la relata di notifica e la si unisce all’atto allegandola alla fine dello stesso.

Si chiede la notifica delle copie del decreto ingiuntivo presso l’Ufficio Notifiche e Protesti del circondario chiedendone l’epsletamento come atto urgente - pur se a prezzo maggiorato - poichè il decreto perde di validità se non notificato entro 60 giorni dall’emissione.

Ove l’avvocato in mandato sia munito di apposita autorizzazione, lo stesso chiede direttamente la notifica a mezzo posta caricando l’atto nel proprio apposito registro.

Dopo il ricevimento della cartolina attestante l’avvenuta notifica si attende vi sia il decorso del termine concesso dal Giudice per il pagamento, di solito esso è di 40 giorni.

Qualora il debitore ingiunto proponga opposizione nei detti 40 giorni (o diverso termine concesso) dalla ricezione del decreto ingiuntivo (e ciò notificando atto di citazione di opposizione al decreto ingiuntivo o, per le cause di lavoro, deposito ricorso in opposizione), si provvede a predisporre apposita comparsa di costituzione di risposta  per rappresentare la propria difesa nella seguente causa ordinaria: in tale frangente si può comunque chiedere che il decreto sia munito di provvisoria esecutorietà nei casi in cui manchi la prova scritta dell’opposizione o la causa non sia di facile e pronta soluzione.

Una volta trascorso il termine di 40 giorni (o altro che sia concesso) dalla notifica del decreto ingiuntivo senza opposizione del debitore ingiunto, si provvede a richiedere che il decreto ingiuntivo originale sia dichiarato definitivo e che sia apposta la formula esecutiva sulla copia notificata.

Si può chiedere che l’apposizione della formula esecutiva avvenga prima della registrazione fiscale del decreto definitivo;

Dopo 2/3 settimane dalla richiesta di formula esecutiva, previo rilascio da parte della cancelleria del numero di repertorio del decreto ingiuntivo ai fini della liquidazione della Tassa di registro, si deve versare a mezzo F23 l’imposta di registro liquidata dall’Agenzia delle Entrate;

L’Imposta di registro deve essere pagata o presso l’ufficio postale o presso un istituto di credito di proria scelta utilizzando il detto modello F23 appositamente compilato.

Successivamente si deve recarsi presso l’Ufficio del Registro ove si consegna la copia quietanzata del modello F23 per dare prova dell’avvenuto pagamento dell’Imposta di registro.

Se non si è chiesto l’appoiszione della formula esecutiva ante registrazione del decreto, si può ritirare il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva presso la cancelleria civile a partire da 2/4 settimane dalla consegna del modello F23.

Se è necessario procedere con urgenza nei confronti del debitore, o se il decreto ingiuntivo è stato emesso provvisoriamente esecutivo, è opportuno rappresentare alla cancelleria le esigenze di termini in scadenza o pregiudizi nel ritardo e chiedere il rilascio di copie in via di urgenza, ciò anche depositando apposita istanza a corredo.

Ritirata la copia del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva si provvede a redigere l’atto di precetto e quindi a chiederne la notifica.

Decorsi 10 giorni dall’avvenuta notifica positiva del precetto, o imemdiatamente dopo nel caso di esenzione del termine, si richiede il pignoramento (mobiliare, presso terzi o immobiliare) entro 90 giorni a pena di perenzione.

Eseguito il pignoramento positivo, entro 90 giorni, si deve predisporre edepositare apposita istanza di vendita contenente l’elezione di domicilio presso il luogo dell’esecuzione.


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Avv. Alberto Vigani

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