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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

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  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

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  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Giudice di pace: i complimenti degli Avvocati PDF Stampa E-mail

GIUDICE DI PACE, I COMPLIMENTI DEGLI AVVOCATI

 Un servizio rapido ed efficiente. È il giudizio, in estrema sintesi, che il presidente della Camera degli Avvocati Alberto Vigani ha dato del Giudice di Pace, dopo la presa in carico da parte del Comune. «Il servizio funziona bene con una risposta alle richieste in tempo reale tale da non provocare arretrato – spiega Vigani – Le giacenze sono limitate e i decreti di risposta arrivano nell’arco di pochi giorni». Particolarmente apprezzato il lavoro delle tre dipendenti comunali, Maria Papa, Michela Poli e Elena Ruzza comandate al servizio di cancelleria, in sostituzione del personale ministeriale. Negli uffici di viale Libertà prestano servizio anche un dipendente ministeriale, Pierluigi Schiabel, e tre volontari appartenenti all’Associazione nazionale Carabinieri. «Il personale è cortese e solerte – aggiunge Vigani – e l’efficienza dell’ufficio del Giudice di Pace sandonatese è ancora più evidente se confrontata con altre realtà».

La conferma arriva dai dati relativi ai primi due mesi del 2015. Da record il dato relativo al civile che chiude con un saldo positivo decisamente inusuale. A fronte di 196 nuovi procedimenti iscritti a ruolo, tra decreti ingiuntivi e cause civili, ne sono stati definiti 238. «Si tratta di un risultato, di cui va dato merito a giudici e personale amministrativo, ancora più significativo a fronte dell’aumento di ricorsi, soprattutto contro le sanzioni amministrative – spiega la presidente Michela Girardi – Ha reso possibile questi risultati la raggiunta autonomia del servizio, non più soggetto, per certe funzioni, a applicazioni da parte del Tribunale». È attualmente possibile infatti effettuare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì tra le 8,30 e le 11,30, il deposito degli atti e le asseverazioni, invece che una volta a settimana come avvenuto finora. Sempre in ambito civile sono state svolte 148 asseverazioni di perizie o traduzioni. In ambito penale, a gennaio e febbraio sono stati trattati 97 procedimenti e definiti 33. Una media altissima e confermata dai dati provvisori di marzo, relativi a una sola udienza: 33 procedimenti trattati e 9 definiti.

Il Giudice di Pace di San Donà di Piave era stato compreso tra i 667 uffici soppressi un anno fa dal Ministero della Giustizia. È stato successivamente preso in carico da San Donà e altri 7 comuni del territorio (Ceggia, Eraclea, Fossalta, Jesolo, Musile, Noventa, Torre di Mosto). A maggio gli uffici sono stati trasferiti, senza interruzione del servizio, dalla sede di via Trento a quella, più economica, di viale Libertà. Il passaggio di consegne dal personale ministeriale a quello del Comune è avvenuto alla fine di dicembre scorso.  

San Donà di Piave, 5 marzo 2015

 

Comunicato Stampa del Comune di San Donà di Piave

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