Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Gratuito patrocinio |
COS'E' IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?? La Repubblica italiana, al fine di garantire a tutti l'esercizio del diritto di difesa, ha previsto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, sia nel processo civile che in quello amministrativo e tributario nonché nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei processi penali. L'accesso al beneficio del patrocinio gratuito è garantito a tutti coloro che, in quanto non abbienti, hanno un reddito inferiore ad una certa soglia, purché le ragioni della domanda non siano manifestatamene infondate. E’ UN DIRITTO DEI DEBOLI, NON UN DEBOLE DIRITTO. Per questo l'Avvocato Alberto A. Vigan, l'Avvocato Roberto Tumiotto e l'Avvocato Franco Roman sono iscritti rispettivamente nell'elenco in materia civile e civile e penale dei Legali per l'assistenza col patrocinio a spese dello stato presso il Tribunale di Venezia. QUALI SONO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO? Il procedimento per la verifica della sussistenza dei requisiti (limiti di reddito) per l'ammissione al gratuito patrocinio sono di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede il Magistrato davanti al quale pende il giudizio, o a procedimento ancora da attivare, quello del luogo in cui ha sede il Magistrato competente nel merito. Estratto del DPR n. 115 del 30/05/2002 "Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore ad Euro 10.628,16, risultante dall'ultima dichiarazione (importo aggiornato con dm. 20 gennaio 2009). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante. Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio diritto al nome, modifica stato civile, etc.), oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui convivente. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati." Modulistica per l'ammissione al gratuito patrocinio Una copia del modulo per la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato è disponibile direttamente su questo sito cliccando il seguente link . Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati alcuni documenti e deve indicare: 1.la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio; 2.le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il suo nucleo familiare; 3.l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione); 4.l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio. Avv. Alberto Vigani
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