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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Tribunale Cuneo, decreto ingiuntivo 15.12.2003 n° 848 : il Tribunale di Cuneo, in data 15 dicembre 2003, ha emesso decreto ingiuntivo accogliendo il ricorso di una società creditrice di una somma di danaro per prestazioni e forniture, sulla base del contenuto di alcune email.
 
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Gratuito patrocinio PDF Stampa E-mail

COS'E' IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO??

La Repubblica italiana, al fine di garantire a tutti l'esercizio del diritto di difesa, ha previsto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, sia nel processo civile che in quello amministrativo e tributario nonché  nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei processi penali. L'accesso al beneficio del patrocinio gratuito è garantito a tutti coloro che, in quanto non abbienti, hanno un reddito inferiore ad una certa soglia, purché le ragioni della domanda non siano manifestatamene infondate.

Si tratta di un diritto garantito dalla Costituzione italiana (art. 24) e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6), con la finalità di assicurare condizioni di uguaglianza  (art. 3 Cost.) a tutti i cittadini anche in sede processuale per la tutela di diritti e di interessi legittimi. Allo stesso tempo, il gratuito patrocinio rappresenta per gli avvocati un obbligo morale e ad tempo quasi titolo onorifico nella carriera professionale.

 
 
E’ UN DIRITTO DEI DEBOLI, NON UN DEBOLE DIRITTO.

Per questo l'Avvocato Alberto A. Vigan, l'Avvocato Roberto Tumiotto e l'Avvocato Franco Roman sono iscritti rispettivamente nell'elenco in materia civile e civile e penale dei Legali per l'assistenza col patrocinio a spese dello stato presso il Tribunale di Venezia.

 

QUALI SONO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO?
 
Il procedimento per la verifica della sussistenza dei requisiti (limiti di reddito) per l'ammissione al gratuito patrocinio sono di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede il Magistrato davanti al quale pende il giudizio, o a procedimento ancora da attivare, quello del luogo in cui ha sede il Magistrato competente nel merito.

Estratto del DPR n. 115 del 30/05/2002


"Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore ad Euro 10.628,16, risultante dall'ultima dichiarazione (importo aggiornato con dm. 20 gennaio 2009).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.
Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio diritto al nome, modifica stato civile, etc.), oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui convivente.
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
"

 
 
Modulistica per l'ammissione al gratuito patrocinio

Una copia del modulo per la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato è disponibile direttamente su questo sito cliccando il seguente link .
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati alcuni documenti e deve indicare:

1.la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;

2.le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il suo nucleo familiare;

3.l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);

4.l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.

 
Avv. Alberto Vigani

 

Non rinunciate a difendere i Vostri diritti.

Per maggiori dettagli potete consultare le pagine informative del sito www.avvocatogratis.com .

 
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