Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero. |
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Gratuito patrocinio |
COS'E' IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?? La Repubblica italiana, al fine di garantire a tutti l'esercizio del diritto di difesa, ha previsto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, sia nel processo civile che in quello amministrativo e tributario nonché nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei processi penali. L'accesso al beneficio del patrocinio gratuito è garantito a tutti coloro che, in quanto non abbienti, hanno un reddito inferiore ad una certa soglia, purché le ragioni della domanda non siano manifestatamene infondate. E’ UN DIRITTO DEI DEBOLI, NON UN DEBOLE DIRITTO. Per questo l'Avvocato Alberto A. Vigan, l'Avvocato Roberto Tumiotto e l'Avvocato Franco Roman sono iscritti rispettivamente nell'elenco in materia civile e civile e penale dei Legali per l'assistenza col patrocinio a spese dello stato presso il Tribunale di Venezia. QUALI SONO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO? Il procedimento per la verifica della sussistenza dei requisiti (limiti di reddito) per l'ammissione al gratuito patrocinio sono di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede il Magistrato davanti al quale pende il giudizio, o a procedimento ancora da attivare, quello del luogo in cui ha sede il Magistrato competente nel merito. Estratto del DPR n. 115 del 30/05/2002 "Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore ad Euro 10.628,16, risultante dall'ultima dichiarazione (importo aggiornato con dm. 20 gennaio 2009). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante. Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio diritto al nome, modifica stato civile, etc.), oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui convivente. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati." Modulistica per l'ammissione al gratuito patrocinio Una copia del modulo per la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato è disponibile direttamente su questo sito cliccando il seguente link . Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati alcuni documenti e deve indicare: 1.la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio; 2.le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il suo nucleo familiare; 3.l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione); 4.l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio. Avv. Alberto Vigani
Non rinunciate a difendere i Vostri diritti. Per maggiori dettagli potete consultare le pagine informative del sito www.avvocatogratis.com . |
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