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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Tribunale Cuneo, decreto ingiuntivo 15.12.2003 n° 848 : il Tribunale di Cuneo, in data 15 dicembre 2003, ha emesso decreto ingiuntivo accogliendo il ricorso di una società creditrice di una somma di danaro per prestazioni e forniture, sulla base del contenuto di alcune email.
 
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Responsabilitā solidale delle parti nei confronti del CTU PDF Stampa E-mail

IL COMPENSO DEL CTU RESTA IN SOLIDO A CARICO DI TUTTE LE PARTI PROCESSUALI 

In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza. 

La Cassazione precisa la solidarietà di tutte la parti nei confronti dell'obbligo di pagare il compenso del CTU: invero, il fatto che il giudice abbia liquidato gli onorari del CTU ponendoli per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u.

L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del
c.t.u., che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.

Avv. Alberto Vigani

 

 

Cassazione Civile, sez. III, 19-09-2006, n. 20314 - Pres. VITTORIA Paolo - Est. SEGRETO
Antonio - T.G. c. R.A. (SENTENZA INTEGRALE) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Avellino, con sentenza depositata il 25.10.2004, accoglieva l'opposizione
proposta da R.A. nei confronti del precetto notificatogli dall'ing. T.G., per la somma di Euro 985,97,
quale residuo del compenso di c.t.u., liquidatogli dal g.u. del Tribunale di Avellino. Riteneva il
giudice di pace che correttamente l'opponente aveva pagato solo la sua quota e non anche quella
degli altri convenuti, in quanto il g.u. aveva nell'ordinanza disposto che la somma dovuta al c.t.u.
fosse "anticipata provvisoriamente da tutte le parti in causa, con quote di egual misura per ciascuna
di esse".
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione T.G.. Resiste con controricorso R.A.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1292, 1294 c.c. e 91
c.p.c. Assume il ricorrente che tutte le parti in causa sono solidalmente tenute al soddisfacimento dell'obbligazione nei confronti del c.t.u.; che tale punto costituisce una conseguenza del principio generale, confermato da costante giurisprudenza, secondo cui il pagamento del compenso al consulente grava solidalmente su tutte le parti del giudizio, con la conseguenza che il giudice di pace ha erratamente interpretato il titolo esecutivo e violato un principio informatore della materia, cui anche il giudice di pace deve attenersi, giusta la sentenza della corte cost. n. 206/2004. 2.
Ritiene questa Corte che il motivo sia manifestamente fondato.
Questa Corte ha numerose volte affermato che, poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n.
245). 3.

Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u.

L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del
c.t.u., che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il c.t.u. può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidategli, anche se poste pro quota a carico di ciascuna delle parti.

4. Il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione alla stessa, nell'interpretare il titolo esecutivo, contenente la liquidazione delle spese in favore del c.t.u., e, quindi, nell'individuare il soggetto obbligato, devono tenere presente il suddetto principio, ovviamente - però - nei limiti in cui tale interpretazione sia possibile, senza modificare il titolo stesso, il che esulerebbe dal compito interpretativo del titolo da parte di tali giudici.
Ciò comporta che, nel caso in cui il provvedimento di liquidazione individua un solo soggetto obbligato (cioè una sola parte), non può il giudice dell'opposizione ritenere che sia obbligata anche l'altra parte, che non è proprio menzionata nel titolo esecutivo. Egualmente è a dirsi se il provvedimento di liquidazione esclude espressamente la solidarietà nel debito tra le partì, a cui carico è stata posta la spesa processuale in questione.

5. Nell'ipotesi in cui - invece - il giudice si è limitato a porre pro quota a carico delle parti la spesa in questione, il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione alla stessa nell'interpretazione del titolo, potendo astrattamente ritenere sia che tale ripartizione attenga solo ai rapporti interni tra le parti, che risultano obbligate nel titolo, sia che il giudice della liquidazione abbia anche inteso escludere la solidarietà tra i soggetti da lui individuati come obbligati, devono privilegiare necessariamente il canone ermeneutico secondo cui il giudice della liquidazione abbia inteso conformarsi al suddetto principio giuridico della solidarietà tra le parti processuali nel debito di pagamento delle spese di consulenza.

Infatti è principio informatore dell'ermeneutica giuridica che, allorché siano possibili più
interpretazioni di un atto, debba necessariamente scegliersi quella che sia conforme a legge.

6. Pertanto il ricorso va accolto, va cassata l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, va rigettata l'opposizione.

Va condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposto nel giudizio
di merito ed in questo di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta
l'opposizione.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese sostenute dall'opposto nel giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 520,00, di cui Euro 20,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorario, e per questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.



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