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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Ricorso contro verbale amministrativo PDF Stampa E-mail

RICORSO AL VERBALE

Che cos’è

Il ricorso è una memoria difensiva con la quale il multato si oppone al verbale di contestazione.

Il ricorso può essere presentato al Prefetto del luogo dove è avvenuta l’infrazione contestata, o al Giudice di Pace competente del luogo dell’infrazione. Le due possibilità sono alternative, non sovrapponibili, e la scelta è irrevocabile.Al Prefetto deve essere inoltrato entro 60 giornidal ricevimento del verbale, inoltrandolo a mezzo raccomandata a.r. all’ufficio o comando dell’organo accertatore o al Prefetto direttamente,mentre al Giudice di Pace può essere presentato a mano o inviato a mezzo posta alla cancelleria del Giudice entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, avendo cura di fornire un “domicilio legale” presso il comune della cancelleria per ricevere le comunicazioni.Il ricorso non si può proporre contro un preavviso di accertamento (il foglietto lasciato sul parabrezza); il preavviso può essere utilizzato soltanto per pagare in tempi brevi accettando la sanzione ed evitare di pagare le spese di notifica del verbale vero e proprio. Se l’infrazione in contestazione prevede la decurtazione di punti dalla patente, a questa si può dar corso solo dopo l’esito negativo del ricorso. Solo allora gli uffici di polizia provvedono a comunicare la violazione al ministero delle infrastrutture e trasporti che gestisce l’archivio degli abilitati alla guida.

•Ricorso al prefetto.

Il procedimento si basa sugli atti e sugli scritti difensivi che pervengono all’autorità amministrativa da parte del ricorrente e dall’ufficio di polizia dell’accertatore; dunque non si instaura mai un vero e proprio contradditorio né un dibattimento pubblico. Il ricorso deve essere deciso entro 180 giorni dalla sua presentazione all’ufficio di polizia (210 giorni se presentato direttamente al Prefetto). Se il ricorso è accolto il Prefetto emette un’ordinanza di archiviazione; in caso contrario viene emessa un’ordinanza - ingiunzione per il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quanto previsto nel verbale (se l’infrazione prevede la sanzione in misura ridotta). L’ordinanza - ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione. Contro l’ordinanza - ingiunzione si può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni, con la stessa motivazione illustrata in quello respinto dal Prefetto.

•Ricorso al Giudice di Pace.

Può essere presentato a mano o a mezzo posta alla cancelleria del Giudice di Pace. Nel ricorso è opportuno richiedere la sospensione dell’esecutività del verbale, in modo di interrompere l’iter della procedura esecutiva da parte dell’organo creditore, e di inviarne copiaall’ufficio o comando dell’agente che ha accertato la violazione , per evitare che si attivi la procedura dell’iscrizione a ruolo. Se si risiede in un comune diverso occorre indicare un recapito nel comune della cancelleria del Giudice di Pace (“domicilio legale”) per ricevere le comunicazioni.

Ricevuto il ricorso, il Giudice di Pace fissa la data dell’udienza, nella quale è necessario comparirepersonalmente o farsi rappresentare (pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso). Il

Giudice valuta ogni aspetto del ricorso e del verbale, richiedendo anche, ove necessario, atti e documenti all’ufficio dell’accertatore.

Il Giudice può ascoltare testimoni, nonché disporre perizie sulle cose o strumenti utilizzati per l’accertamento, che possono essere richiesti anche dal ricorrente, ma in caso di infondatezza del ricorso il Giudice potrà condannarlo al pagamento delle spese. I tempi per la decisione non sono definiti dal Codice della strada.

Cosa fare

Se il ricorso presentato al Prefetto non viene accolto, il Prefetto emette l’ordinanza - ingiunzione che deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica, oppure si può ricorrere al Giudice di Pace.

Se il ricorso presentato al Giudice di Pace non viene accolto, il Giudice pronuncia la sentenza con la sanzione che deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica, oppure si può ricorrere alla Corte di Cassazione.

A chi rivolgersi

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi ad uno studio legale (come il nostro) per usufruire del servizio di consulenza e assistenza processuale.

 Avv. Alberto Vigani

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