Tribunale Cuneo, decreto ingiuntivo 15.12.2003 n° 848 : il Tribunale di Cuneo, in data 15 dicembre 2003, ha emesso decreto ingiuntivo accogliendo il ricorso di una società creditrice di una somma di danaro per prestazioni e forniture, sulla base del contenuto di alcune email. |
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Spese processuali |
Spese processuali – liquidazione – necessaria motivazione – sussistenza Sezione lavoro Sentenza 3 aprile 2007 n. 8295 (Presidente Mercurio – Relatore Lamorgese) Svolgimento del processo La domanda proposta da M. M. per il pagamento sia della indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1995, in relazione ad un maggior numero di giornate lavorate in luogo di quelle riconosciutele dall’Inps, sia della differenza dell’assegno per il nucleo familiare ad agli accessori del credito, rigettata in primo grado, era accolta dalla Corte d’appello di Salerno con sentenza depositata il 10 settembre 2004. La Corte territoriale compensava per metà le spese del doppio grado di giudizio, liquidandole, per intero e per ciascun grado, in complessivi euro 516,00, di cui euro 250,00 per onorari, con attribuzione all’avv. F. A., antistatario. Di questa sentenza la M. ha domandato la cassazione con ricorso basato su un motivo. L’Inps ha depositato procura al difensore. Motivi della decisione Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 Cpc, dell’articolo unico della legge 1051/57, della tariffa adottata con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993 e del 29 settembre 1994, approvata con Dm 585/94, Tabella B), dell’articolo 15 di detto Dm, nonché violazione e falsa applicazione del principio di inderogabilità degli onorari minimi di avvocato di cui all’articolo 24 legge 794/42. Erroneamente il giudice del gravame ha proceduto alla globale determinazione, inferiore a quella esposta nelle note spese, dei diritti di procuratore e dell’onorario di avvocato, così venendo meno all’onere della motivazione in ordine alla eliminazione o riduzione delle voci indicate e non consentendo di verificare alla parte l’accertamento della conformità della liquidazione effettuata a quanto risulta dagli atti, e alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei minimi tariffari. Aggiunge che malgrado la espressa richiesta non era stata riconosciuta la maggiorazione del dieci per cento per rimborso spese generali, ai sensi dell’articolo 15 Dm 5 ottobre 1994. Il ricorso è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di liquidazione di spese processuali (v. fra le numerose sentenze, la 13085/06, la 8158/03, la 11483/02, la 5005/99, la 10864/98), il giudice che riduca l’ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l’obbligo d’indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l’inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall’articolo 24 legge 794/42. In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice, infatti, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo ‑scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a nonna del richiamato articolo 24. Nella specie, il giudice di appello, dopo aver compensato per metà le spese di lite, a fronte delle note specifiche allegate, ove erano state specificate le voci dei diritti e gli onorari, rispettivamente in euro 766,91 e in euro 415,77 per il giudizio di primo grado, e in euro 952,15 e in euro 785,00 per quello di appello, ha liquidato per intero e per ciascun grado euro 516,00, di cui euro 250,00 per onorari, senza,indicare i criteri adottati nella liquìdazione ed i motivi in base ai quali ha ritenuto di escludere, talune voci e comunque di ridurre gli importi richìesti. In tal modo la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di diritto innanzi esposti. Relativamente alla statuizione di liquidazione delle spese processuali la sentenza impugnata deve essere cassata e non ricorrendo le condizioni per decidere nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., la causa va rinviata, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello, in diversa composizione ‑ che uniformandosi al principio di diritto “Il giudice, nel procedere alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa, dei diritti di procuratore e degli onorari di di avvocato indicati nella relativa nota specifica, deve dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione dì voci che effettua” ‑, dovrà determinare le competenze di procuratore e gli onorari, che in relazione alle note spese già prodotte dall’appellante, risultino dovuti per l’attività espletata,. Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2007. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 aprile 2007. |
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